Il bonus mobili vale anche se dietro c'è un prestito
8 ago 2014 | 2 min di lettura | Pubblicato da Franco C.
Arredamento, ok al bonus anche col prestito
Adesso si può usufruire del bonus mobili anche se per acquistarli è stato necessario accendere un prestito. Il busillis è stato sciolto direttamente dall’Agenzia delle Entrate che ha chiarito questo punto oscuro, precisando che l'utente può beneficiare delle agevolazioni sia per i lavori di ristrutturazione che per l’acquisto dei mobili anche se ancora non sia stato firmato il rogito.
Per quanto riguarda il bonus mobili, è prevista la detrazione Irpef del 50% per acquistare mobili oppure grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+ (solo A per i forni), mobili che siano destinati ad arredare l'immobile a sua volta oggetto di ristrutturazione. Ogni detrazione, calcolata sulla cifra totale fino al massimo di 10.000 euro, viene ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Oggi però, secondo l'Agenzia delle entrate, si può ottenere un bonus anche comprando i mobili dopo aver chiesto un prestito: in casi come questo sarà la finanziaria a pagare il mobilificio, secondo le regole previste per i privati, cioè tramite un bonifico bancario oppure un bonifico postale che contenga la causale del versamento indicante gli estremi della norma agevolativa, cioè l'art. 16-bis Dpr 917/1986, il codice fiscale dell'acquirente dei mobili e anche il numero partita Iva del soggetto a favore del quale viene effettuato il bonifico.
Secondo quanto chiarisce l'agenzia delle entrate, anche chi abbia effettuato un pagamento usando bancomat o carta di credito è ammesso ad accedere al bonus mobili. Oltre a bonifico bancario oppure postale, spiega l’Agenzia, si prevede “l’uso delle carte di credito o delle carte di debito”: in casi come questo, la data del pagamento viene individuata il giorno dell'utilizzo, da parte del titolare, della carta di credito oppure di quella di debito e non il giorno dell'addebito della cifra sul conto corrente del titolare, data risultante dalla ricevuta telematica di avvenuta transazione. Inoltre, conferma l'Agenzia delle entrate, può beneficiare di queste agevolazioni anche colui che, dopo aver siglato un contratto preliminare di compravendita (un compromesso, cioè) che sia stato registrato presso la stessa Agenzia delle entrate, sia entrato in possesso dell’immobile ed esegua lavori a sue spese.
In ogni caso, l’agevolazione spetta per tutte le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014.
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