Soluzioni sprint per i reclami tra banche e risparmiatori
6 lug 2017 | 2 min di lettura | Pubblicato da Rosaria B.
Il nuovo strumento a tutela dei consumatori
Si accorciano i tempi per risolvere le controversie in materia di credito al consumo e cessione del quinto. Dal primo di luglio è finalmente operativo lo strumento della conciliazione paritetica anche nel settore del credito al consumo e immobiliare. A promuoverlo sono Assofin, l’associazione che rappresenta le società attive nel settore, e le Associazioni dei Consumatori aderenti al Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU) tra cui Adiconsum, Codacons, Federconsumatori, Movimento Consumatori e Movimento Difesa del Cittadino. Per ora il numero di banche e società di credito al consumo che hanno accettato di utilizzare questo strumento è contenuto ma l’elenco è destinato ad allungarsi anche in virtù dell’adesione e dell’uso che ne faranno i risparmiatori.
L’iniziativa, è bene ricordarlo, non è tuttavia nuova dal momento che era già prevista dalla Direttiva europea sulla risoluzione alternativa delle controversie: entrata in vigore in Italia con il decreto legislativo n.130 del 6 agosto 2015, la normativa ha ribadito come ciascuno Stato all’interno della Ue debba adottare procedure extraprocessuali di ricorso facilmente accessibili ai consumatori. Detto in altri termini, il risparmiatore non solo deve poter ricorrere al giudice ordinario ma deve anche poter contare su percorsi alternativi, dall’iter più veloce e meno costoso.
La conciliazione, infatti, non solo si svolge interamente al di fuori delle aule del Tribunale ma conta di snellire persino il lavoro svolto dall’Arbitro bancario finanziario, un organismo istituito nell’ambito della Banca di Italia già ampiamente utilizzato dai risparmiatori.
Riepilogando quindi, è sempre possibile accedere a questa procedura in caso di controversie relative a prestiti personali, prestiti finalizzati (per acquisto auto, elettrodomestici, etc.), carte di credito finanziamenti contro cessione del quinto dello stipendio/pensione, ma può essere attivata soltanto dopo aver già inoltrato un reclamo presso la banca o la società di credito al consumo.
Per il risparmiatore il vantaggio è quello di non dover sostenere alcun costo e di avere la certezza circa i tempi di attesa: la risoluzione del problema dei risparmiatori deve essere formulata dalla Commissione di conciliazione composta da un rappresentante dell’Associazione dei Consumatori che fa le veci del cliente e un rappresentante dell’intermediario bancario/finanziario coinvolto entro e non oltre i 90 giorni.
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