Debiti congelati per oltre 13mila famiglie
16 mag 2017 | 2 min di lettura | Pubblicato da Rosaria B.
Sino al 31 dicembre è possibile chiedere la sospensione, per 12 mesi, del pagamento delle rate di muti prima casa e prestiti personali
Continua a crescere il numero delle famiglie italiane che ha approfittato della possibilità, prevista dall’accordo tra l’Abi e circa una decina di associazioni dei consumatori, di sospendere per 12 mesi il pagamento delle rate da pagare, relative a prestiti personali e a mutui prima casa.
Da marzo 2015, data in cui l’accordo è partito, a marzo di quest’anno, sono state già 13.197 le famiglie che hanno potuto sospendere per 12 mesi la quota capitale del proprio finanziamento con un controvalore complessivo di 387 milioni di euro e una maggior liquidità a disposizione a fronte della sospensione pari a 99,4 milioni di euro.
A fornire il dato è il nuovo monitoraggio dell’Accordo ABI-Associazioni dei consumatori per la “Sospensione della quota capitale dei crediti alle famiglie”. Se si guarda a livello territoriale le domande relative alla sospensione delle rate dei prestiti provengono per il 35,8% dal nord, dal 22, 4% dal centro e per il 41,8% dal sud e dalle isole. Per i mutui invece, la maggior parte delle domande si concentra al nord con il 49,8%. Dal centro arriva il 25% e dal sud e isole il 25,2%.
Chi si trova in una situazione di difficoltà ha ancora sette mesi di tempo per accedere alle condizioni previste dall’accordo Abi-Associazioni dei consumatori.
In particolare, entro il 31 dicembre 2017 possono richiedere la sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale dei finanziamenti di durata superiore a 24 mesi, i consumatori che si trovino in difficoltà a causa di eventi avvenuti nei due anni precedenti alla presentazione della richiesta di sospensione. Gli eventi che danno diritto all’accesso a questa opzione sono: la perdita del posto di lavoro a tempo determinato o indeterminato o dei rapporti lavorativi di cui all'art. 409 del cpc (rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale e altri rapporti di collaborazione che si traducono in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato); morte; handicap grave o condizione di non autosufficienza; sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni anche in attesa dell’emanazione di provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito (ad es. Cig, Cigs, i cosiddetti ammortizzatori sociali in deroga etc.).
La sospensione del pagamento delle rate non comporta il pagamento di commissioni o interessi di mora, ma solo degli interessi alle scadenze contrattuali calcolati sul debito residuo.
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