Cattivi pagatori, stop alle segnalazioni
26 mag 2020 | 2 min di lettura | Pubblicato da Rosaria B.
Sospese fino al 30 di settembre 2020
Chi è in difficoltà con prestiti, leasing o altre forme di credito con restituzione rateale, per effetto dell’emergenza sanitaria causata dal covid-19, non vedrà il suo nominativo inserito nelle liste della Centrale dei rischi di Banca di Italia e dei sistemi di informazione creditizia. La misura è importante perché chi viene inserito tra i “cattivi pagatori” non può accedere ad alcuna forma di finanziamento da parte del sistema creditizio fino a quando il suo nominativo non viene cancellato.
Nel dettaglio, con un emendamento approvato alla Camera al “decreto liquidità” sono state sospese fino al 30 di settembre 2020 le segnalazioni alla Centrale dei rischi per i “cattivi pagatori” che chiedono di accedere alle agevolazioni del Governo su mutui e prestiti.
In pratica l’emendamento approvato dalla Camera traduce in norma le indicazioni fornite da Banca d'Italia sul tema all'indomani dell’entrata in vigore del decreto Cura Italia. L’istituto di Via Nazionale aveva infatti fin da subito chiarito che i ritardi nei pagamenti dei prestiti da parte delle imprese che beneficiano delle moratorie disposte dal Governo non sarebbero stati segnalati alla Centrale rischi.
A usufruire della sospensione della segnalazione alla Centrale rischi sono le piccole e piccolissime imprese in difficoltà che hanno i requisiti per accedere al congelamento temporaneo dei pagamenti di prestiti introdotto dal Governo con il decreto Cura Italia (n. 18/2020) per sostenere l'emergenza sanitaria e la crisi economica legata al lungo periodo di chiusura forzata delle attività.
Come ha già chiarito la Banca d’Italia la decisione riguarda i soggetti cosiddetti “in bonis”, ovvero che non avevano segnalazioni alla centrale rischi antecedenti alla data della richiesta di aiuto. In particolare, si tratta delle sospensioni sul saldo delle rate di prestiti erogati prima della pandemia come ad esempio lo stop alla revoca ad aperture di credito o finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti, per importi già esistenti al 29 febbraio 2020, o, se successivi, al 17 marzo 2020.
Nessuna segnalazione alla Centrale rischi anche nei casi di mancati pagamenti precedenti al 30 settembre 2020 di rate o canoni di leasing relativi a mutui e altri finanziamenti con rimborso rateizzato. Come prevede il Cura Italia, infatti, i piani di rimborso di rate o canoni possono essere sospesi su richiesta dell’impresa, almeno per la quota capitale. Inoltre, sono ammessi alla moratoria anche i contratti relativi a prestiti non rateali, con scadenza contrattuale precedente al 30 settembre.
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