Come annullare il prestito
21 ott 2013 | 3 min di lettura | Pubblicato da Maria P.
Fare marcia indietro di fronte a un prestito già erogato si può. Ma solo per usura o truffa. Con la sentenza 350 del 9 gennaio scorso, la Cassazione ha stabilito che i risparmiatori che subiscono condizioni di usura da parte di enti creditizi hanno diritto all’annullamento e al rimborso. Ma come si fa a stabilire se un prestito supera il tasso usura, ovvero quella soglia oltre la quale in base alla legge scatta l’allarme? Il consumatore deve sommare tutte le cifre che la banca gli addebita, non considerando solamente gli interessi: in sostanza, deve aggiungere le penali, gli interessi di mora, le commissioni e le altre spese varie ed eventuali. Nel caso in cui il risultato superi la soglia dei tassi ufficiali fissati in base alla legge antiusura 108/1996, il prestito è da considerarsi non valido, quindi in pratica da annullare.
Provata l’irregolarità, il consumatore non dovrà versare più un centesimo di interessi fino alla scadenza del prestito e la banca sarà tenuta a restituire tutti gli interessi pagati fino a quel momento. In Italia, le associazioni e le confederazioni che si occupano della tutela dei consumatori in genere offrono assistenza e consulenza per le situazioni sospette. La Confconsumatori, per esempio, mette a disposizione suoi consulenti specializzati per tutti quegli utenti che intendono verificare la correttezza e dunque la validità del contratto. Attenzione: chi scopre di essere rimasto vittima di un finanziamento usuraio deve come prima cosa rivolgersi all’Arbitro bancario finanziario, chiamato a dirimere le controversie fra i cittadini e il sistema bancario e finanziario.
Altro caso in cui si può pretendere l’annullamento è quando, di fronte a un prestito finalizzato, salta la consegna del bene o l’erogazione del servizio. Il più delle volte, se questo succede è perché si è rimasti vittima di un comportamento poco corretto da parte di chi proponeva il bene o il servizio. Il codice del consumo in Italia - introdotto con il decreto legislativo 206/2005 - sostiene che è possibile chiedere l’annullamento solo e soltanto se tra la finanziaria e il venditore esiste un rapporto di esclusiva, situazione che però è alquanto rara. Ma se oggetto dello scambio è un bene - per esempio, un’automobile - la Corte di Giustizia ha sentenziato che, qualora la consegna non avvenga, il consumatore ha il diritto di interrompere il finanziamento e di chiedere la restituzione di quanto versato indipendentemente dal rapporto di esclusiva.
Ad ogni modo, gli esperti consigliano di procedere per gradi: prima, mandare una lettera al venditore chiedendogli la consegna dell’acquisto entro una scadenza ragionevole, in genere due settimane. Se non si ottiene risposta, spedire una seconda lettera di “costituzione in mora del debitore”. Meglio inoltrare tutte le missive, per conoscenza, anche alla finanziaria. Dopo si può provare ad accordarsi con la società che ha erogato il prestito per sospendere le rate in attesa che il venditore faccia il suo dovere. In alternativa, si può pretendere la risoluzione del contratto per inadempimento del venditore. Se la finanziaria risponde picche, secondo gli esperti a quel punto conviene agire in giudizio domandando di annullare il prestito e di riavere indietro la cifra versata.
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