Prestiti personali, più tutele per chi sceglie l’estinzione anticipata
17 ago 2021 | 3 min di lettura | Pubblicato da Rosaria B.
Sancita la proporzionalità del rimborso in base alla vita residua del contratto
Tra gli effetti indiretti della pandemia, vi è stata l’accelerazione dell’approvazione di alcune normative finalizzate alla tutela economica delle famiglie come quella relativa all’estinzione anticipata di un finanziamento.
In fase di conversione del Dl Sostegni bis, è stato inserito un articolo dedicato al credito al consumo. Nel dettaglio, è stato riformulato l’art. 125-sexies del TUB, dedicato all’estinzione anticipata dei finanziamenti.
Estinzione anticipata possibile in qualunque momento
La norma, che non solo tiene conto dell’impatto economico dell’emergenza sanitaria, ma va a migliorare la trasparenza delle condizioni di accesso al mondo dei prestiti personali, disciplina due ambiti: quello del credito immobiliare e quello generico del credito al consumo.
Per quanto riguarda il primo, viene ribadita la possibilità per il consumatore di versare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore. A fronte dell’estinzione anticipata ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, in misura pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.
Anche per quanto riguarda il credito al consumo in generale, viene in primo luogo stabilito che il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore.
A seguito del rimborso ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte.
Rispetto al testo in vigore in passato viene sancita la proporzionalità del rimborso in base alla vita residua e viene chiarito che restano escluse le imposte.
Equo indennizzo per il finanziatore
Parallelamente viene ribadito il principio dell’equo indennizzo per il finanziatore in caso di rimborso anticipato.
Viene in pratica stabilito un tetto che non può superare l’1% dell’importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è superiore a un anno, e lo 0,5% dell’importo se la vita residua del contratto è pari o inferiore a un anno.
In ogni caso, l’indennizzo non può superare l’importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto.
Come si calcola rimborso
La norma recepisce di fatto la sentenza Lexitor (Cgue C-383/18 dell’11 settembre 2019) introducendo il principio della globalità del rimborso a favore del cliente che deve includere non solo i costi “upfront” ma anche quelli “recurring”.
I primi sono quellisostenuti all’atto della concessione del finanziamento, per esempio, le spese di istruttoria e di intermediazione; i secondi sono quelli che maturano nel tempo come, ad esempio, le spese di incasso rata.
Quando si applica la nuova norma
Chi sta pensando di avvalersi delle nuove norme per estinguere un finanziamento in corso deve però prestare attenzione: le nuove disposizioni si applicano ai contratti sottoscritti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del Dl 73/21, mentre alle estinzioni anticipate precedenti si applica il previgente testo normativo e le istruzioni secondarie di Bankitalia.
Chi vuole saperne di più può consultare il testo integrale della norma: la legge 23 luglio 2021, n. 106, di conversione, con modifiche, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. “sostegni bis”), recante “misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 24 luglio.
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