Non si possono nascondere le segnalazioni negative
23 gen 2013 | 2 min di lettura | Pubblicato da Valerio M.
Cassazione: nessuno può essere “potenziale insolvente” a sua insaputa
Nei rapporti che regolano i contratti relativi al credito al consumo, un cittadino non può essere considerato da chi eroga il denaro “a rischio inadempienza” a sua insaputa. Lo ha stabilito la Prima sezione civile della Cassazione (sentenza 349 /13, depositata il 9 gennaio), richiamando all'ordine tutti coloro che in forma privata gestiscono una banca dati: secondo i giudici infatti essi hanno l’obbligo di mostrare, e nel caso di richiesta anche di consegnare, il dossier relativo al soggetto presunto insolvente. Dunque la banca o la finanziaria che concede un prestito, ha sì il diritto di fare le sue segnalazioni negative sui clienti, ma non può nasconderle agli stessi.
Il caso parte dal Tribunale di Milano: un uomo vicino ai 50 anni è riuscito a “scovare” una segnalazione “negativa” nei suoi confronti risalente a un contratto stipulato nel 2003 da una finanziario. L’uomo ha fatto specifica richiesta alla stessa per avere il dossier con le dovute spiegazioni circa la segnalazione. Ma sempre con esito negativo. Solo dopo aver citato la finanziaria in giudizio, il consumatore è riuscito a rivalersi. Davanti a una sollecitazione rivolta senza formalità dall'interessato, la risposta deve arrivare entro e non oltre 15 giorni (termine uguale a quello previsto per interpellare il Garante) .
La materia in questioni infatti risulta regolata dal Codice della privacy (Dlgs 196/2003), ma anche dal "Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi sul credito al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti", cosa da non sottovalutare dal punto di vista della “sensibilità” di una eventuale segnalazione, considerato che un "rating" negativo, in questo particolare segmento, crea poi ostacoli di non poco conto per l'accesso al credito futuro del diretto interessato. Come a dire: una volta “marchiato” un soggetto come presunto o potenziale insolvente, si crea allo stesso un danno ulteriore in quanto esso poi rimarrà possessore di questa etichetta pure in futuro.
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