Dopo la pandemia si torna a volare
23 giu 2020 | 2 min di lettura | Pubblicato da Rosaria B.
L'ENAC richiama i vettori al rispetto del Regolamento
Dopo il lockdown dei mesi scorsi, molti italiani hanno ripreso a spostarsi lungo la Penisola. Cresce la voglia di viaggiare, di prenotare le vacanze e acquistare pacchetti turistici anche facendo ricorso a promozioni last minute e a prestiti personali su misura.
Chi ha acquistato un volo nei mesi scorsi, e chi invece non sa se farlo per timore di cancellazioni, può fare affidamento sulle ultime indicazioni fornite dall’ ENAC, l’Ente Nazionale Aviazione Civile.
Con una comunicazione ufficiale del 18 giugno, l’Ente ha richiamato i vettori al rispetto del Regolamento di tutela dei passeggeri: in caso di cancellazioni di voli per cause non riconducibili a Covid-19, la normativa prevede il rimborso del biglietto e non l’erogazione di un voucher. Ma non solo. L’Ente ha ribadito che la cancellazione di un volo dopo la data del 3 giugno non può più essere considerata riconducibile a cause determinate dal Covid-19.
A scanso di equivoci, in merito alle numerose segnalazioni relative a cancellazioni di voli, l’Ente ha reso noto “di avere richiamato i vettori operanti in Italia al rispetto del Regolamento comunitario n. 261 del 2004 che tutela i passeggeri nei casi di ritardi, cancellazioni, overbooking e mancata informativa. Infatti, dato che a partire dal 3 giugno u.s. sono state rimosse le restrizioni alla circolazione delle persone fisiche all’interno del territorio nazionale e nell’area europea, Schengen, Regno Unito e Irlanda del Nord, le cancellazioni operate da tale data non sembrano possano essere ricondotte, salvo casi specifici, a cause determinate dal Covid-19 (come da art. 88 bis della L. 24 aprile 2020, n. 27), ma solo a scelte imprenditoriali”.
In pratica, secondo l’Enac, ferma restando la facoltà delle compagnie di cancellare i voli programmati, la normativa applicabile è il Regolamento Comunitario n. 261 del 2004, che prevede, “per le cancellazioni, l’informativa al passeggero, la riprotezione, il rimborso del prezzo del biglietto (non la corresponsione del voucher) e la compensazione, ove dovuta”.
Le stesse regole valgono per la rinuncia del passeggero che, salvo motivi di impedimento legati a situazioni Covid-19, decida di non partire. In tale caso saranno applicabili le condizioni di trasporto e tariffarie previste dalla compagnia. Tutto risolto quindi? Forse no, ma almeno l’Ente fa sapere di avere l’intenzione di monitorare la situazione per intervenire, se necessario, con l’avvio di procedimenti sanzionatori in caso di violazioni del Regolamento Comunitario.
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