Credito al consumo: dal 2026 in Europa si cambia musica
7 mar 2024 | 4 min di lettura | Pubblicato da Rosaria B.
Introdotta una nuova direttiva
Il modo in cui i risparmiatori accedono ai servizi, anche finanziari e assicurativi, sta cambiando: i rapidi progressi tecnologici degli ultimi anni, accompagnati da una crescente digitalizzazione degli utenti, hanno causato cambiamenti nel mercato del credito al consumo sia dal lato dell’offerta, sia della domanda. Sono stati resi disponibili nuove forme di prestiti personali, soprattutto tramite i canali online, e le preferenze dei consumatori si sono modificate.
Per questo, anche il Legislatore europeo è finalmente intervenuto per rivedere le norme che finora hanno disciplinato il settore. Il 30 ottobre 2023 è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea la direttiva 2023/2225/UE (CCD II), relativa ai contratti di credito ai consumatori, che abroga la direttiva 2008/48/CE (Consumer Credit Directive – CCD).
Gli Stati membri dovranno adottare entro il 20 novembre 2025 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla nuova direttiva. Tali disposizioni saranno applicate a decorrere dal 20 novembre 2026. In pratica, la direttiva precedente, la 2008/48/CE continuerà a essere applicati ai contratti di credito in corso al 20 novembre 2026 fino al loro termine. Ecco che cosa prevedono le nuove norme e quali vantaggi ci saranno per i risparmiatori.
Che cosa prevede la nuova direttiva sul credito al consumo
La direttiva CCD II sul credito al consumo si propone di estendere la tutela del consumatore ampliando l’ambito di applicazione. In estrema sintesi l’obiettivo finale è quello di:
- garantire ai risparmiatori un facile accesso a tutte le informazioni relative al finanziamento e in particolare che siano messi in grado di comprendere facilmente il costo totale del credito;
- stabilire norme pubblicitarie più rigorose;
- imporre ai finanziatori procedure di valutazione del merito creditizio al fine di stabilire se i consumatori possono effettivamente rimborsare il loro credito.
La CCD II ha ampliato la propria competenza per valore in quanto rientreranno nel suo ambito di applicazione anche i contratti con importo totale del credito inferiore a 200 euro. È stata, pertanto, eliminata la precedente soglia minima mentre quella massima, pari ad euro 75.000 euro, è stata elevata a 100.000 euro.
Vi è però una specifica deroga a tale limite massimo: godrà comunque della tutela ampliata prevista della CCD II il consumatore che concluderà un contratto di credito per un importo anche superiore a 100.000 euro non garantito da ipoteca o da altra garanzia analoga sui beni immobili o da altro diritto connesso ai beni immobili, ove finalizzati alla ristrutturazione di un immobile residenziale. La CCD II si applicherà anche ai contratti di locazione o di leasing con opzione di acquisto.
Buy now pay later e obblighi informativi
Saranno disciplinati dalla normativa europea anche i sistemi “buy now pay later”. Si tratta di quei contratti, la cui recente diffusione è stata agevolata dai nuovi strumenti digitali, che consentono ai consumatori di effettuare acquisti, anche online, e di pagarli nel tempo. In pratica, quando il meccanismo Bnpl implica la concessione di un credito da parte di un istituto finanziatore diverso dal fornitore del bene o servizio, il consumatore godrà della tutela offerta dalla nuova direttiva.
In generale la direttiva prevede un rafforzamento degli obblighi informativi, sia precontrattuali che contrattuali. È stato infatti stabilito l’obbligo di inserire nelle pubblicità dei contratti di credito un espresso avvertimento che metta in guardia il consumatore dagli effetti dell’assunzione di un debito.
Stop alla commercializzazione abbinata
Un’altra novità della proposta di Direttiva riguarda il divieto delle pratiche di commercializzazione abbinata. Restano consentite, invece, le pratiche di commercializzazione aggregata. Le prime sono quelle in cui, oltre al credito, l’offerta del finanziatore comprende anche un prodotto o servizio che non è disponibile separatamente. Il consumatore, pertanto, se vuole accedere al credito non può rifiutare il servizio aggiuntivo. Nelle forme di commercializzazione aggregata, invece, il contratto di credito può essere concluso anche senza il servizio aggiuntivo offerto.
Per quanto riguarda la protezione del risparmiatore, la CCD II chiarisce che le informazioni, ai fini della valutazione del merito creditizio, devono essere pertinenti e accurate, nonché necessarie e proporzionate alla natura, valore, durata e rischio del credito. Viene inoltre finalmente escluso in modo esplicito che i social network possano essere considerati dai creditori fonti di informazioni su cui basare la valutazione del merito creditizio.
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