Prestiti, i diritti dei consumatori
30 nov 2015 | 3 min di lettura | Pubblicato da Maria P.
Repetita iuvant: chi riceve un prestito gode di una serie di diritti garantiti per legge. E conoscerli è indispensabile per potersi tutelare. Lo ricorda la Banca d’Italia nella sua guida al credito al consumo. Innanzitutto, puntualizza Bankitalia, il consumatore ha il diritto di ottenere in modo gratuito dalla società che gli fa credito ogni informazione utile a mettere a confronto le varie offerte a disposizione. È inoltre suo diritto ricevere il modulo Secci, ossia il documento che riassume le condizioni economiche e le caratteristiche del finanziamento proposto, a cominciare dal Taeg. Non va dimenticato, poi, che richiedere delucidazioni al creditore non ha costi. Non solo: prima di apporre la firma sul contratto, il cliente ha il diritto di riceverne una copia, gratuita e completa, da portare via, per potersela studiare per bene prima di siglarlo e dare il via al finanziamento. Ciò non comporta impegni per nessuno. Se la domanda di finanziamento viene rifiutata, il consumatore ha il diritto di sapere subito e gratis che il rifiuto dipende da quanto emerso dalla consultazione della banca dati che riporta la sua storia creditizia: sia la banca dati sia gli elementi emersi vanno indicati nella comunicazione.
Prima della stipula del contratto di finanziamento, poi, il cliente ha il diritto di essere informato sulla possibilita? e sulle conseguenze del rimborso anticipato e sul modo e i termini per l’esercizio del recesso. Chiunque chieda un prestito non deve ottenere condizioni contrattuali peggiori rispetto a quelle indicate nel Secci o in un altro documento informativo. È possibile decidere il canale, digitale o no, tramite il quale ricevere le varie comunicazioni. Ultimo ma non ultimo, è diritto del cliente avere per sé una copia del contratto con la firma della società creditrice, copia che ovviamente va custodita e conservata. Mentre il rapporto contrattuale è in corso, il cliente ha il diritto di ricevere comunicazioni relative al finanziamento come minimo una volta all’anno, comunicazioni che possono essere contestate entro i termini stabiliti per legge, ossia 60 giorni da quando si riceve la comunicazione.
È un diritto anche ricevere comunicazione scritta della prima segnalazione di informazioni negative a una banca dati, oltre che richiedere la correzione o la cancellazione dei dati non corretti o imprecisi segnalati. Se durante il rapporto il credito o il contratto vengono ceduti, il consumatore ha diritto a farsi valere anche con il nuovo finanziatore. L’ente creditizio, da parte sua, è sempre tenuto a inviare al consumatore, con un preavviso di almeno due mesi e in forma scritta, la proposta di qualsiasi modifica delle condizioni contrattuali, proposta che può essere rifiutata senza spese e con il recesso dal contratto. A proposito di recesso: il diritto può essere esercitato senza l’obbligo di presentare alcuna motivazione entro 14 giorni dalla conclusione del contratto. In caso di inadempimento del fornitore e dopo averlo formalmente sollecitato senza ottenere risposta, è diritto del consumatore richiedere lo scioglimento del contratto e incassare le somme versate. Infine, ognuno ha il diritto di estinguere il prestito in anticipo, in tutto o in parte.
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