Prestiti, gestire il sovraindebitamento
22 feb 2016 | 3 min di lettura | Pubblicato da Maria P.
Cosa fare in caso di indebitamento eccessivo? Lo ricorda in modo indiretto il Tribunale di Monza, che di recente ha omologato il “piano del consumatore” di una famiglia indebitata con diverse finanziarie a seguito dell’attivazione di finanziamenti tramite cessione del quinto dello stipendio e di carte revolving. Con il tempo, la famiglia ha accumulato un debito superiore ai 150mila euro. Cifra che, nell’accordo con il Tribunale, si è ridotta di quasi due terzi, scendendo a 52mila euro, con una decurtazione pari al 65%. Per coprire il debito, secondo il piano omologato, basteranno quindi 52mila euro, attingendo anche a una parte del tfr accantonato presso il datore di lavoro. L’avvocato Pasquale Lacalandra, specializzato in diritto fallimentare e crisi da sovraindebitamento, che ha seguito vari casi, evidenzia che il giudice ha dato l’ok al piano perché ha appurato che è frutto del massimo sforzo possibile che la famiglia può sopportare per tirarsi fuori dall’empasse. In generale, il debitore deve dimostrare di aver contratto i finanziamenti “in modo ragionevole” e non sconsiderato, ritenendo a suo tempo di riuscire a farvi fronte.
Si tratta di una via d’uscita che è stata resa possibile dalla legge 3/2012, la quale regola appunto i casi di sovraindebitamento. Come ricorda l’avvocato Lacalandra, l’intervento legislativo ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano la possibilità di avviare una procedura tramite cui consumatori, lavoratori autonomi e piccoli imprenditori propongono al Tribunale competente la ristrutturazione dei debiti - legati a finanziamenti, ma anche al fisco - e, se ce ne sono le condizioni, ottengono una revisione al ribasso della cifra da restituire, in modo da soddisfare i creditori compatibilmente con le proprie risorse economiche. È importante sottolineare che, quando il Tribunale accoglie la proposta del debitore, il suo piano di rientro diventa vincolante per tutti i creditori, anche per quelli contrari alla procedura. Non finisce qui: mentre il piano di rientro è in corso, nessun creditore può mettere in atto contro il debitore misure come il pignoramento o la vendita forzata. Un’ulteriore garanzia per il debitore stesso.
Come funziona, nel dettaglio, la legge 3/2012 relativa alla “Composizione della crisi da sovraindebitamento”? Ricordarlo può essere utile per chi si trovi in una posizione analoga a quella della famiglia il cui caso è stato trattato dal Tribunale di Monza. Partendo dal presupposto che si definisce “sovraindebitamento” lo squilibrio fra quanto il debitore deve pagare e il patrimonio immediatamente liquidabile di cui è in possesso, come già accennato il procedimento per la composizione delle crisi da sovraindebitamento consente ai consumatori privati, ai lavoratori autonomi e ai piccoli imprenditori di presentare al Tribunale un piano di rientro che permette di chiudere tutte le pendenze pur non versando l’intero importo che sarebbe dovuto per saldare i debiti aperti. Competente per la procedura è il Tribunale del luogo nel quale il debitore ha la residenza o la sede. Nella messa a fuoco della propria situazione e nella messa a punto della proposta al Tribunale, l’interessato può farsi aiutare da un professionista abilitato: più nello specifico, un commercialista, un avvocato o un notaio.
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