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Mediatori creditizi, attenzione agli abusivi

18 mar 2013 | 3 min di lettura | Pubblicato da Maria P.

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Un passo indietro. Il decreto legislativo 141/2010 ha profondamente riformato il settore del credito, con tutte le professioni a esso collegate. L’ultimo correttivo al testo è entrato in vigore a ottobre. La transizione dal vecchio al nuovo regime però è ancora in corso, con tutte le ambiguità e tutti i rischi del caso. Lo sa bene Assofinmed, l’associazione che riunisce i professionisti del credito, che di recente ha diffuso una nota per mettere in guardia i consumatori dal fenomeno degli abusivi. Un fenomeno che l’associazione bolla come “piaga purulenta”. Ma l’associazione non si limita ad avvertire che in giro ci sono persone e società poco serie. Dice anche come riconoscerle ed evitarle.

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Il cuore della questione è la mediazione creditizia. In base al sistema di regole revisionato, “è mediatore creditizio il soggetto che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma”. Dopo la riforma, possono svolgere attività di mediazione creditizia solo le società che hanno i requisiti previsti dal decreto legislativo 141/2010. Non solo: per esercitare, le aziende devono essere iscritte nell’elenco tenuto dall’Organismo degli agenti e dei mediatori (Oam). La legge prevede la reclusione fino a quattro anni e la multa fino a 10.329 euro per chi continua a operare senza le carte in ordine. Ma alcuni se ne infischiano e tirano dritti lo stesso. A danno dei risparmiatori e della reputazione della categoria.

Quello che manca, in questa fase di riorganizzazione, è la certezza di una sanzione da parte della vigilanza. Dunque, ciò che i risparmiatori possono fare per ora è proteggersi da sé. Come? Innanzitutto, prima di affidare un incarico o di sottoscrivere un mandato, bisogna verificare se l’operatore è iscritto all’Oam. E lo si può fare con una semplice ricerca sul sito dell’Organismo. Al primo contatto con l’intermediario, poi, il cliente deve ricevere l’avviso sulle principali norme di trasparenza e di tutela del consumatore. Gli spetta anche il foglio con le informazioni sull’intermediario, sulle caratteristiche e i rischi tipici dell’operazione e sulle condizioni economiche e le principali clausole contrattuali. Insieme a questo, deve ottenere il foglio sulla privacy, una copia della guida sull’arbitro bancario finanziario e una copia completa del contratto idonea per la stipula, chiamata schema contrattuale, senza dover sottostare a termini o condizioni.

Se tra la consegna della copia e il momento della stipula cambiano le condizioni contrattuali, l’intermediario deve informarne il cliente e, su sua richiesta, consegnargli una copia del testo aggiornato con un documento di sintesi sul frontespizio che espone le principali condizioni anche economiche. Occorre poi accertarsi che i moduli e i formulari usati dall’operatore siano chiari e comprensibili, che l’operatore apponga timbri e firme davanti al cliente e che il compenso pattuito si paghi con un assegno bancario intestato alla società. Il versamento deve avvenire se e solo se la trattativa è andata a buon fine e se è stata svolta da chi risulta in regola. Per finire, Assofinmed ricorda che una sola clausola “abusiva” può annullare l’intero contratto.

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