ISC e TAEG. Ecco cosa sono
29 mag 2012 | 3 min di lettura | Pubblicato da Andrea P.
Per capire bene quanto denaro dovremo sborsare per un finanziamento, non basta fermarsi al tasso d’interesse proposto dalla banca o finanziaria alla quale lo abbiamo chiesto. L’ISC o indicatore sintetico di costo, espresso in percentuale, è il parametro che riassume tutti i costi dell’operazione finanziaria, includendo gli altri oneri per il cliente, ovvero le eventuali spese accessorie.
ISC è praticamente un sinonimo di TAEG, tasso annuo effettivo globale: quest’ultimo viene calcolato in modo analogo (sommando al TAN, il tasso annuo nominale, le spese di istruttoria e documentazione) e deve essere presente, a norma di legge, nei contratti di credito al consumo. Il solo tasso d’interesse o TAN (che indica l’interesse applicato alle rate) di per sé, infatti, è riduttivo per valutare la convenienza di un finanziamento rispetto a un altro: ISC e TAEG sono quindi strumenti di confronto più completi che vengono usati per comparare le proposte sul mercato. Per fare un esempio concreto, se chiediamo 10.000 euro per un prestito personale volto a ottenere nuova liquidità e il TAN è del 10%, probabilmente il TAEG sarà intorno all’11-11,5%. Di solito, infatti, il divario tra questi due indicatori è compreso tra uno e due punti percentuali.
Nel computo dell’ISC o TAEG, quindi, rientrano, solo per fare qualche esempio, le spese d’istruttoria, quelle per gestire la pratica, le eventuali spese assicurative (nei prestiti o mutui coperti da polizze) o per altre garanzie; se presenti, sono calcolate anche le eventuali prestazioni di mediatori creditizi e in generale tutti gli oneri previsti dal contratto, ad esempio la commissione per l’incasso delle rate. Facciamo un altro esempio: se il finanziamento ha per oggetto un importo di 10.000 euro da restituire in quattro anni con una rata costante pari a 250 euro mensili, ipotizzando spese iniziali pari a una singola rata (250 euro) l’ISC o TAEG di questa proposta sarà dell’11,1%.
L’ISC è stato introdotto nel 2003 dal Comitato interministeriale per il credito e affidato alla Banca d’Italia. Gli istituti di credito sono tenuti a includere l’ISC e il TAEG (nonché la formula con cui essi vengono calcolati) nel contratto stipulato con il cliente e nel “documento di sintesi” che gli consegneranno, scrivendoli in forma di percentuale sulla somma erogata e tenendo presente la durata del piano di rimborso e la periodicità delle rate.
Alcune componenti del costo effettivo per il cliente, fisse o eventuali, restano fuori dal calcolo del TAEG: sono i bolli statali (l’imposta è di 14,62 euro per prestiti fino a 18 mesi, oltre i quali si calcola lo 0,25% dell’importo finanziato), le tasse, le polizze non obbligatorie e le commissioni di massimo scoperto: queste ultime, che riguardano i fidi bancari (cioè gli scoperti autorizzati) aperti nel conto corrente, sono quelle potenzialmente più “pesanti” per il cliente, di recente sostituite dall’analoga “commissione onnicomprensiva” e dalla “commissione di istruttoria veloce (la prima non può superare lo 0,5% per trimestre; la seconda, eventuale, è l’unica commissione che gli istituti possono applicare, in misura fissa, in caso di sconfinamenti non autorizzati dei conti correnti).
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