Costi e modalità delle estizioni anticipate
30 lug 2015 | 3 min di lettura | Pubblicato da Maria P.
Chiariamo subito un punto: estinguere in anticipo il prestito in corso è un diritto del consumatore e, come tale, è tutelato dalla norma sul credito al consumo. Fondamentalmente, si può procedere all’estinzione anticipata in due casi: o se – magari per un pensionamento con conseguente accredito della liquidazione oppure per un’eredità – si ha la somma necessaria; oppure per rimpiazzare il prestito già in corso con un altro maggiormente conveniente. Nel primo caso, il vantaggio principale dell’estinzione anticipata sta nel risparmio sugli interessi residui. Chi vuole estinguere il prestito in anticipo deve contattare la banca o la finanziaria presso cui ha acceso il finanziamento, che gli spiegherà come procedere. Alla società creditizia dovrà rimborsare la somma residua, più gli interessi e gli oneri maturati. Se il debito rimanente è sotto i 10mila euro, la banca non potrà chiedere penali; se invece è sopra i 10mila, il creditore potrà domandare una penale pari al massimo all’1% del capitale residuo se alla scadenza del finanziamento manca oltre un anno e dello 0,5% massimo se invece mancano dodici mesi o meno. In ogni caso, la penale non potrà superare l’importo degli interessi residui.
Sui finanziamenti personali, in Italia le banche e le società finanziarie applicano il cosiddetto “ammortamento alla francese”, in base al quale prima si pagano gli interessi e poi il capitale ricevuto nel finanziamento. Funziona in questo modo: le prime rate sono fatte soprattutto di interessi, a cui si aggiunge una parte più ridotta di capitale. Man mano che il finanziamento “invecchia”, col tempo la quota di interessi cala e sale invece quella legata al capitale. Ne consegue che, se si può, è meglio optare per l’estinzione anticipata all’inizio del piano di rimborso: in questo modo, infatti, si risparmia di più sugli interessi. Da segnalare poi che l’estinzione può essere totale oppure parziale. L’estinzione anticipata totale comporta la chiusura del finanziamento e si ottiene saldando l’intero debito in una sola tranche. L’estinzione parziale riguarda invece soltanto una parte del finanziamento ed è associata a due vantaggi.
Quali? Da un lato, la società creditizia non può più chiedere gli interessi sulla parte del debito che è stata estinta; dall’altro, la parte rimanente del finanziamento si fa più sostenibile, perché la rata si abbassa in modo proporzionale rispetto alla quota di debito estinta o perché, a parità di rata, la durata del prestito si fa più breve. Anche il prestito con cessione del quinto si può estinguere in qualsiasi momento: si perdono le spese di istruttoria e l’imposta di bollo, ma si possono recuperare in parte le commissioni bancarie, se lo prevede il contratto. La società creditizia rimborsa la polizza sulla vita, che è di fatto obbligatoria per questo tipo di prestito, ma solo per quanto riguarda la parte di premio non goduto. Il debitore, però, deve presentare apposita richiesta di rimborso. Discorso analogo per l’assicurazione a protezione del credito, se la si versa al momento della stipula del contratto e in un’unica soluzione: si può riavere indietro la “fetta” del premio che non è stato goduto.
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