Contratti: attenti alle clausole
26 giu 2012 | 3 min di lettura | Pubblicato da Andrea P.
Leggere con attenzione tutti i fogli informativi e le clausole, quando stipuliamo un contratto di finanziamento, non è solo un consiglio suggerito dal buonsenso, ma un modo per minimizzare - concretamente – il rischio di ritrovarsi con brutte sorprese. A maggior ragione, questo principio vale per i clienti più avanti con gli anni.
Dopo la firma del contratto, infatti i clienti più scrupolosi (che si erano soffermati con attenzione sul documento prima di dare il consenso) scoprono, in seguito, eventuali condizioni sfavorevoli solo nell’8,39% dei casi, rispetto al 21,7% di esperienze negative dei consumatori disattenti, quelli che non avevano esaminato clausole e dettagli. Quasi il triplo.
I dati mostrano, quindi, quanto sia opportuno ribadire la necessità di essere attenti durante la stipula di un contratto. Sono i risultati dell’indagine condotta dall’associazione Adiconsum assieme al Movimento Difesa Cittadino per fare il punto sul livello di conoscenza del credito al consumo tra gli over 65. Inoltre, solo il 53,91% degli intervistati ha dichiarato di conoscere la differenza tra “indebitamento” e “sovraindebitamento” e il concetto si rivela più ostico all’aumentare dell’età.
In generale, il 57,31%. del campione afferma di leggere il materiale informativo e le clausole prima di sottoscrivere un contratto di finanziamento. Meno della metà delle persone anziane, infine, riescono a “programmare” il saldo familiare in termini di entrate e uscite, affidandosi piuttosto alla propria parsimonia e prudenza.
Ricordiamo che tutti i contratti di credito al consumo, a norma di legge, devono avere forma scritta e il cliente ha sempre diritto a riceverne una copia, anche prima della firma, per valutare l’offerta e confrontarla con le altre soluzioni disponibili sul mercato. Il contratto deve contenere alcuni elementi minimi.
Questi sono le condizioni del prestito (tipologia del prodotto, somma finanziata, durata del piano di rimborso, tasso d’interesse applicato e costo al cliente, quindi TAN e TAEG) oltre a tutte le voci di costo a carico del consumatore, indicate singolarmente, ad esempio le eventuali spese di istruttoria e invio comunicazioni; inoltre, i diritti del cliente, ovvero le condizioni di recesso o estinzione anticipata e le modalità per effettuare un reclamo.
Questi “paletti” sono stati fissati dalla legge nel Testo unico bancario (articolo 125bis, introdotto dal decreto legislativo 141/2010) e le modalità applicative sono contenute nel Provvedimento della Banca d’Italia del 27 luglio 2009, in seguito modificato da un analogo testo il 9 febbraio 2011.
Il recepimento in Italia della direttiva europea 2008/48 ha stabilito che le banche e le società finanziarie che erogano prestiti e mutui devono consegnare al cliente il documento “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” con le condizioni dell’offerta.
Con una recente sentenza, inoltre, la Corte di Giustizia europea ha ribadito che una sola clausola “abusiva” può permettere al giudice di un singolo Stato di annullare l’intero contratto di credito, se questo serve per garantire al meglio la tutela del consumatore (già tutelato dalle norme comunitarie per quanto riguarda l’azzeramento delle singole clausole non legittime).
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