Come cambia la figura del mediatore creditizio
5 nov 2012 | 3 min di lettura | Pubblicato da Maria P.
Se fosse un capitolo di storia, s’intitolerebbe La rivoluzione copernicana del credito. Già, perché il decreto legislativo 141 del 2010, a cui il secondo correttivo uscito in Gazzetta Ufficiale il 17 ottobre ha messo il puntello definitivo, modifica in profondità le professioni legate a finanziamenti e pagamenti. Due su tutte: quella di agente in attività finanziaria e quella di mediatore creditizio.
Gli agenti in attività finanziaria sono quei professionisti che promuovono e concludono contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma – mutui, leasing, cessione del quinto, tanto per citarne qualcuno – o alla prestazione di servizi di pagamento – money transfer, carte fedeltà, carte di credito, carte di debito, incasso e trasferimento fondi – su mandato diretto di banche, Poste Italiane, intermediari finanziari, istituti di pagamento o di moneta elettronica. Per farlo, ricevono una provvigione. I mediatori creditizi, dopo la riforma introdotta dal decreto legislativo 141/2010, possono operare solo come società. Il loro compito è mettere in contatto, anche tramite attività di consulenza, banche e intermediari finanziari con i potenziali clienti per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma. Non possono erogare per conto proprio finanziamenti di alcun tipo né chiudere la pratica di un contratto.
La riforma introduce un nuovo albo che contiene due elenchi principali: in uno sono iscritti gli agenti in attività finanziaria come persone fisiche o giuridiche, mentre nell’altro sono inserite le società di mediazione creditizia. Vietata la presenza dello stesso operatore nei due elenchi, cosa che invece prima era consentita. Importante: per iscriversi bisogna avere i requisiti giusti e sostenere un esame. Non che prima mancasse una supervisione. Un albo esiste già da diversi anni. A tenerlo un tempo era l’Ufficio italiano dei cambi, poi la gestione è passata alla Banca d’Italia. Chi aveva i requisiti e intendeva richiedere l’iscrizione doveva solo compilare un modulo e spedirlo via fax. L’albo di oggi, rispetto a quello, è nuovo da capo a piedi. E a gestirlo è l’Oam, l’Organismo degli agenti e dei mediatori.
La riforma, tuttora in corso, sembra destinata a cambiare radicalmente la geografia del mercato. Sull’ultima relazione della Banca d’Italia si legge che “gli iscritti nell’albo dei mediatori creditizi sono 131.855, di cui 122.516 persone fisiche e 9.339 società”. Nel registro degli agenti in attività finanziaria tenuto sempre da Bankitalia risultano esserci 70.324 persone fisiche, di cui oltre 23mila iscritte anche come mediatori creditizi, e 5.263 società. Secondo alcuni esperti, il nuovo sistema sottoporrà il mercato a una dieta rigorosa: tanto per dirne una, ci si aspetta che dei 132mila mediatori creditizi alla fine ne resti in pista un 10% appena.
Numeri ridotti, una prova d’accesso. E diversa, di conseguenza, sarà anche la vigilanza. Per evitare episodi come quello della Egp-Dharma, la società di Gianfranco Lande, ribattezzato dalle cronache il Madoff dei Parioli. D’ora in avanti dovrà essere lo stesso albo tenuto dall’Oam ad attestare la buona fede di una società o di un agente: se l’operatore ha i requisiti e si comporta bene resta iscritto, altrimenti subisce una penalità. Più o meno lieve: dal richiamo alla sospensione fino alla cancellazione. Ogni consumatore potrà controllare il “curriculum” dell’agente o del mediatore consultando la scheda che lo riguarda sul sito dell’Organismo. Se tutto funziona come deve, saranno tutti più tutelati.
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