Come bloccare la rata di un prestito
16 apr 2015 | 3 min di lettura | Pubblicato da Maria P.
Siete in difficoltà con il rimborso delle rate del prestito? Da oggi c'è una scappatoia in più. Dopo i mutui, fatti oggetto di diverse iniziative negli ultimi anni in concomitanza con il dispiegarsi degli effetti della crisi economica, le banche aprono uno spiraglio sul credito al consumo. L’Associazione bancaria italiana (Abi) e nove associazioni dei consumatori – ossia l’Acu, l’Adiconsum, Adoc, Cittadinanzattiva, Confconsumatori, Lega Consumatori, ma anche Movimento Consumatori, Movimento difesa del cittadino e Unione nazionale consumatori – a fine marzo hanno stretto un accordo che rende possibile la sospensione della quota capitale per i finanziamenti destinati alle famiglie, anche alla luce di quanto è previsto dalla legge di stabilità 2015.
Nel dettaglio, l’accordo prevede la sospensione, per un periodo che non può andare oltre i 12 mesi, della quota capitale – e soltanto di quella – per i crediti al consumo che hanno una durata superiore ai 24 mesi. Tra parentesi, segnaliamo che l'accordo recentemente firmato vale anche per i mutui garantiti da un'ipoteca sull'abitazione principale. Quanto al credito al consumo, rientrano nella categoria la carta di credito, il pagamento posticipato o rateizzato, il prestito personale, la cessione del quinto dello stipendio e il consolidamento debiti. In sostanza, tramite l'accordo banche e associazioni dei consumatori hanno voluto allargare l'ambito e le possibilità di intervento ai debitori in affanno sul fronte del credito al consumo a medio e a lungo termine.
Fra i possibili beneficiari c'è chi è stato costretto a subire tagli dell'orario di lavoro per via della crisi economica. Secondo quanto spiega l'Abi, infatti, il consumatore può richiedere la sospensione della quota capitale – ovvero, della parte del rimborso che rappresenta la somma concessa in prestito, esclusi dunque gli interessi – nel caso in cui debba affrontare la perdita del posto di lavoro o un infortunio grave, in caso di morte oppure nell’eventualità in cui si trovi a dover avere a che fare con misure di sospensione del lavoro e/o con ammortizzatori sociali. Il ricorso è consentito anche in presenza di ritardi nei pagamenti fino a 90 giorni. Attenzione: la sospensione non comporta il pagamento di commissioni o di interessi di mora, ma solamente il versamento degli interessi alle scadenze stabilite dal contratto, calcolati sulla base del debito residuo.
L'accordo delle banche e delle associazioni dei consumatori, peraltro, riattiva i termini per la sospensione dei finanziamenti anche per quelle famiglie che hanno già potuto far leva su questo strumento negli anni passati, ma a condizione che non abbiano richiesto uno “stop” nei 24 mesi precedenti. La novità di questo accordo, spiega Adiconsum, consiste appunto nel fatto che per la prima volta l'iniziativa riguarda anche il credito al consumo. Si tratta di un'iniziativa che si affianca e non sostituisce le misure già adottate nell'ambito del Fondo per l'acquisto della prima casa: è il cosiddetto “Fondo Gasparrini”, una misura di solidarietà che consente di sospendere il pagamento delle rate del mutuo in caso di perdita del lavoro, nel caso in cui si verifichino condizioni di non autosufficienza oppure nell'eventualità della morte del mutuatario.
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