Arriva un nuovo codice per il consumo
14 apr 2014 | 3 min di lettura | Pubblicato da Maria P.
Italiani, si cambia. Dal 13 giugno, avrà pieni effetti il decreto legislativo 21 del 21 febbraio 2014, che contiene “modifiche al Codice del Consumo in attuazione della direttiva 2011/83/Ue sui diritti dei consumatori”. Le disposizioni si applicano ai contratti fra un professionista e un consumatore, inclusi quelli per la fornitura di acqua, gas, elettricità o teleriscaldamento, “anche da parte di prestatori pubblici”. In generale, le nuove regole valgono per tutte le transazioni commerciali, sia che avvengano dentro un negozio sia che si finalizzino via Internet o telefono. Sono esclusi i contratti a distanza il cui valore non supera i 50 euro, la multiproprietà, gli accordi stipulati attraverso l’intervento di un pubblico ufficiale e i contratti turistici.
Assocom, l’Associazione delle aziende di comunicazione, ha di recente organizzato un incontro con tavola rotonda proprio per presentare le novità introdotte dal decreto. Gli esperti ne hanno evidenziato i punti principali, che consistono in maggiori informazioni per i consumatori, tempi più ridotti per le consegne, zero supplementi per l’uso dei mezzi di pagamento, rischi a carico del venditore, tariffe ragionevoli per le linee telefoniche dedicate, niente fogli precompilati per i servizi aggiuntivi e più tutele nell’acquisto di contenuti digitali. In particolare, per i contratti stipulati “a distanza”, il decreto vuole che i contratti telefonici abbiano validità soltanto dopo la firma, che i costi siano trasparenti e comprendano tutte le voci, che si abbiano 14 giorni di tempo per eventuali ripensamenti, rimborsi più rapidi in presenza di recesso e informazioni sui costi di restituzione della merce esposte in modo evidente.
Attenzione, però. Il nuovo Codice non riguarda gli accordi a distanza per i “servizi finanziari”, categoria che comprende i servizi di natura bancaria, creditizia, assicurativa, oltre a quelli pensionistici individuali, d’investimento o di pagamento. In Italia il credito al consumo è disciplinato dal Codice del 2005 - il decreto legislativo di riferimento risale a quell’anno ed è il numero 206 - e dalle modifiche introdotte a questo testo dal decreto legislativo 141 del 13 agosto 2010. Ne deriva che gli unici operatori autorizzati a concedere finanziamenti di questa natura sono le banche e gli intermediari iscritti negli appositi elenchi. Ricordiamo che fra gli strumenti di accesso al credito al consumo ci sono i prestiti finalizzati, quelli personali, la cessione del quinto e il consolidamento del debito.
Chiarito questo, Assocom segnala che il decreto del 2014 attribuisce all’Autorità garante della concorrenza e del mercato i medesimi poteri di verifica e sanzione ai quali si attinge per perseguire e punire le pratiche commerciali non corrette: l’Antitrust potrà accollare “multe” fino a 5 milioni di euro alle aziende che non rispettano la legge. L’incontro di Assocom non è stata l’unica novità degli ultimi giorni: Bankitalia ha aggiornato i dati sul credito facendo presente che a febbraio il calo dei finanziamenti rispetto allo stesso periodo dell’anno passato è stato del 3,6%. In particolare, i prestiti alle famiglie sono andati giù dell’1,2% in un anno. Infine, i tassi d’interesse – comprese le spese accessorie – sulle linee di credito al consumo concesse a febbraio sempre alle famiglie sono stati del 9,60% rispetto al 9,46% di gennaio.
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