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Approfondimento sulla cessione del credito

26 apr 2016 | 3 min di lettura | Pubblicato da Maria P.

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Cos’è, e cosa comporta per il debitore, la cessione del credito? Iniziamo con il precisare che la cessione del credito è un accordo che consente a un operatore di cedere a un altro soggetto il credito nei confronti di un debitore a fronte di un corrispettivo oppure gratuitamente. L’operatore che acquisisce il credito ne diventa titolare a tutti gli effetti e gli elementi accessori restano invariati. Affinché lo scambio abbia effetto, è essenziale che il debitore riceva la notifica dell’avvenuta cessione. Da quel momento in avanti, il debitore deve rendere conto solo al nuovo creditore. Tuttavia, non sempre obblighi e impegni passano dal vecchio al nuovo. Lo testimonia una sentenza pubblicata recentemente dall’Arbitro bancario finanziario, il sistema stragiudiziale per la risoluzione delle controversie tra clienti e società creditizie istituito presso Bankitalia. Con ricorso presentato il 29 dicembre 2014, un consumatore ha contestato all’intermediario di non avergli versato le commissioni di intermediazione, finanziarie e bancarie a valle dell’estinzione anticipata del finanziamento, avvenuta nell’ottobre 2010. Il consumatore ha quindi domandato all’Abf di imporre all’intermediario il rimborso delle commissioni e di tutto quanto dovuto.

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L’intermediario si è difeso facendo presente che ha acquisito nel gennaio 2012 la titolarità del portafoglio crediti della società che tempo prima aveva stipulato il contratto, ma non i diritti attivi o passivi relativi alle pratiche di finanziamento intermediate in nome e per conto delle banche mandatarie dall’operatore che ha ceduto il portafoglio crediti. Ecco allora che l’intermediario ha chiesto all’Arbitro bancario finanziario di dichiarare il ricorso irricevibile o di rigettarlo perché infondato. Cosa ha deciso, infine, l’Abf? Fatte le opportune valutazioni, l’Arbitro ha sottolineato quanto evidenziato dall’intermediario, ossia che non è subentrato nella posizione creditoria che faceva capo all’operatore cedente e che, per questa ragione, non ha alcun titolo per soddisfare le richieste del consumatore ricorrente. Sulla base della documentazione, l’Abf ha infatti preso nota del fatto che il finanziamento oggetto della controversia è giunto a estinzione nell’ottobre 2010, mentre l’acquisizione del portafoglio crediti appartenente all’intermediario che aveva concesso il finanziamento da parte della società chiamata a difendersi risale al gennaio del 2012.

In sostanza, è accaduto questo: nel momento in cui e? avvenuta la cessione dei crediti il rapporto contestato era gia? estinto, con la conseguenza che l’intermediario che è subentrato acquisendo il portafoglio crediti non è nella posizione di doversi fare carico delle istanze avanzate dal consumatore che ha fatto ricorso. Le istanze, infatti, affondano le radici in un rapporto di finanziamento che, essendo estinto, non è rientrato nel “pacchetto” dei crediti - e dunque delle responsabilità - acquisito dall’intermediario chiamato in causa ma non toccato, dunque, dalle richieste del debitore. Nel caso specifico, poi, l’Arbitro ha fatto presente che il ricorrente “non ha prodotto copia della scheda contrattuale da cui poter ricavare un riscontro documentale a sostegno delle sue pretese economiche, limitandosi ad allegare al ricorso il conteggio estintivo e la copia della ricevuta dell’ordine di bonifico effettuato per estinguere anticipatamente il rapporto di finanziamento”. Attenzione, quindi, anche ai documenti che presentate in caso di ricorso all’Abf.

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