Prestiti, cosa deve dirvi la pubblicità
31 ott 2018 | 3 min di lettura | Pubblicato da Maria P.
La pubblicità è l’anima del commercio. Anche nel credito ai consumatori. Non c’è niente di male in questo, purché si rispettino delle regole. Ma come distinguere un messaggio proposto in maniera completa e corretta da uno che magari ci arriva via email e – millantando prestiti facili, veloci e sicuri – alla fine si rivela non tanto fantastico e vantaggioso per noi? Lo vediamo subito, con il supporto della guida messa a punto da Abi Formazione, comparto dell’Associazione bancaria italiana dedicato appunto all’educazione finanziaria.
La guida ci spiega innanzitutto che gli annunci pubblicitari relativi ai finanziamenti ai consumatori si dividono in due categorie: da una parte quelli che riportano il tasso di interesse o il costo del credito, dall’altra quelli che, pur non riferendo queste informazioni, rimandano comunque al modulo che contiene le varie indicazioni precontrattuali, meglio note come Informazioni europee di base sul credito ai consumatori (in sintesi, Iebcc). È la normativa stessa che regolamenta il tipo di annotazioni che è obbligatorio fornire all’interno del messaggio pubblicitario e il modo in cui esse vanno presentate.
Avvalendosi di un esempio rappresentativo, spiega la guida di Abi Formazione, il messaggio pubblicitario deve illustrare in forma chiara, concisa e graficamente evidenziata una serie di informazioni. Fra queste, il Tasso annuo effettivo globale (Taeg), la necessità di sottoscrivere contratti relativi a servizi accessori (come per esempio la polizza assicurativa) nel caso in cui non siano inseriti nel Taeg perché non è possibile determinarli in anticipo, la durata del contratto di credito, l’importo totale dovuto dal consumatore, purché sia possibile stabilirlo in anticipo, e l’ammontare delle singole rate (anche qui, se determinabile anticipatamente). Non è sempre stato così: in passato bastava inserire il Taeg e il Tasso annuo nominale (Tan). La nuova normativa ha introdotto una lista di informazioni in più da fornire, quindi, ma accompagnata dal divieto di dare loro più evidenza grafica rispetto a quella riservata al Taeg.
Queste novità normative sono chiaramente riportante anche nella “Guida sull’accesso al credito: dagli strumenti di finanziamento alla gestione dell’indebitamento”, realizzata dalle associazioni Adoc, Adusbef, Asso-consum, Federconsumatori e MovimentoConsumatori nell’ambito del progetto “Salva Famiglie”. La guida ci conferma che gli spot e i messaggi pubblicitari devono consentire al consumatore “di valutare l’offerta con facilità, illustrando in forma chiara, concisa e graficamente evidenziati gli elementi essenziali, in particolare il tasso d’interesse, specificando se fisso o variabile, e le spese comprese nel costo totale del credito, l’importo totale del credito, il Taeg, la durata del contratto, l’importo della rata, l’esistenza di eventuali servizi accessori necessari per ottenere il credito, il tutto fornendo un esempio concreto che illustri le caratteristiche del finanziamento”.
E gli annunci pubblicitari che non riportano il tasso di interesse o altri numeri che ci aiutino a inquadrare a colpo d’occhio il costo del credito? A questi, ci dice Abi Formazione, si applica la normativa generale, che impone appunto “la chiara riconoscibilità della natura di messaggio pubblicitario e delle finalità promozionali” e il rimando agli obblighi informativi precontrattuali contenuti nelle Iebcc, nei fogli informativi e negli altri documenti previsti.
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