Prestiti, chiarimenti e reclami
30 mag 2016 | 3 min di lettura | Pubblicato da Maria P.
Avete chiarimenti da domandare o reclami da fare su un vostro prestito personale? Vediamo, con l’ausilio della guida al credito della Banca d’Italia, chi si può contattare e in che modo. Prima di tutto, bisogna tenere presente che per tutte le informazioni il cliente si può rivolgere alla società creditizia che gli ha concesso il prestito. In caso di reclamo, questo va inoltrato tramite raccomandata A/R oppure via posta elettronica all’ufficio reclami del creditore, il quale è tenuto a rispondere nel giro di 30 giorni. Se questo ufficio non risponde o se la risposta non soddisfa, il cliente può passare al livello successivo e fare ricorso all’Arbitro bancario finanziario (Abf), sistema di risoluzione delle controversie fra clienti e società del credito che rappresenta un’alternativa veloce ed economica al giudice. Fra le ragioni per le quali i consumatori si rivolgono all’Arbitro bancario finanziario ci sono spesso le segnalazioni alle centrali dei rischi e il diritto di recesso.
Sul primo punto, prima di arrivare al reclamo e al ricorso all’Abf, bisogna sapere che la prima volta che il creditore segnala a una centrale rischi o a un Sistema di informazioni creditizie le note negative su un consumatore - per esempio, il mancato pagamento delle rate in maniera consecutiva per oltre 60-120 giorni - lo stesso consumatore, insieme al garante se c’è, va informato anticipatamente, anche per essere messo nella condizione di contestare, se lo ritiene opportuno, la segnalazione. Non solo: il debitore può a sua volta consultare le informazioni contenute in queste banche dati e sapere da chi arriva la segnalazione. Se le informazioni non sono corrette, può chiederne la modifica. Per far questo, può rivolgersi a chi ha fatto la segnalazione oppure contattare il gestore della banca dati. Per inciso, va detto che conoscere i dati riportati nella centrali dei rischi è un diritto di tutti: per esercitarlo, si può bussare alla più vicina filiale di Banca d’Italia. È possibile scaricare il modulo per fare domanda anche dal sito web di Bankitalia.
Quanto al recesso, il consumatore può fare richiesta entro 14 giorni dalla data della firma del contratto senza dover dare alcuna spiegazione ma inviando, prima che scada il termine, una comunicazione al creditore in scia a quanto prevede il contratto. Se intanto il consumatore dovesse aver ricevuto il finanziamento, entro 30 giorni dalla comunicazione del recesso deve restituire l’importo che gli è stato accreditato e corrispondere gli interessi maturati fino al rimborso. Il recesso dal contratto comporta anche il recesso dai relativi servizi accessori offerti dal creditore o da altri soggetti, sempre che questi non dimostrino che i loro servizi sono forniti autonomamente. In caso di contratto a tempo indeterminato, il consumatore può esercitare il suo diritto in qualunque momento, senza penalità né costi, e l’obbligo di preavviso non deve essere superiore a un mese. Anche il creditore può recedere, ma è tenuto a dirlo al consumatore con minimo due mesi di preavviso. Oppure può sospendere il prestito, ma in presenza di giusta causa e informandone prima il cliente.
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