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L’evoluzione del credito al consumo

19 lug 2019 | 3 min di lettura | Pubblicato da Maria P.

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Obiettivo: rafforzare la tutela del consumatore. In Europa è in corso un lavoro per revisionare la direttiva 2008/48/CE, meglio nota come direttiva sul credito ai consumatori (Consumer credit directive, in sintesi Ccd). Il 14 gennaio la Commissione europea ha pubblicato un documento di consultazione a riguardo, con due finalità: valutare coerenza, efficacia ed efficienza della direttiva con riferimento allo sviluppo del mercato dei finanziamenti transfrontalieri e assicurare alti standard di protezione dei consumatori.

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L’Associazione bancaria italiana, che nel nostro Paese riunisce banche e intermediari finanziari, ha partecipato alla consultazione evidenziando alcuni punti di rilievo per le società italiane del settore. Innanzitutto, secondo l’Abi bisogna adeguare la disciplina sulle informazioni da inserire nelle pubblicità e nella documentazione precontrattuale per tenere conto dell’evoluzione degli strumenti digitali nell’offerta e nella conclusione dei contratti di credito. Occorre poi, secondo l’associazione, rivedere la disciplina relativa alla responsabilità del finanziatore nei confronti del debitore in caso di inadempimento contrattuale del fornitore, nell’ottica di favorire lo sviluppo del credito finalizzato.

Per aumentare la trasparenza per i consumatori e favorire una maggiore efficienza gestionale dei processi interni delle banche, l’ideale sarebbe applicare la stessa definizione di Taeg prevista nella direttiva 2014/17/UE sul credito immobiliare ai consumatori. Infine, nell’ottica di favorire la crescita dell’offerta transfrontaliera dei prodotti di credito al consumo ed evitare differenze concorrenziali tra i mercati europei, l’Abi auspica massima armonizzazione della disciplina a livello europeo. Chiarito tutto ciò, il processo di revisione della Ccd prosegue. Ora, la domanda è: cos’è questa direttiva europea, e cosa prevede la versione attuale? Il suo focus, come accennato, è sulla tutela dei consumatori. A suo tempo, quindi, ha introdotto una serie di obblighi in capo agli operatori del credito al consumo in merito alle informazioni pubblicitarie e precontrattuali da dare in modo da mettere l’utente nelle condizioni di individuare l’offerta per lui più conveniente.

È la direttiva che ha introdotto un modulo standard uguale per tutta l’Unione europea. Si tratta del modulo Secci, contenente la Standard european consumer credit information, di cui peraltro la direttiva specifica il contenuto: tipo di credito, identità e indirizzo del creditore, importo totale del credito e condizioni, durata del contratto, Tasso annuo effettivo globale (Taeg), importo totale che il consumatore deve pagare e importo, numero e periodicità dei pagamenti. Altro punto è il diritto, riconosciuto allo stesso consumatore, di recedere dal contratto entro due settimane senza dover dare giustificazioni e di rimborsare anticipatamente quanto dovuto.

La direttiva riconosce anche, in capo a chi eroga il credito, l’obbligo di verificare il merito creditizio del consumatore, con un occhio all’obiettivo di renderlo più consapevole delle sue capacità d’indebitamento. Prima che il contratto di finanziamento giunga alla conclusione, con la sottoscrizione da ambo le parti e il conseguente accredito, la direttiva attualmente in revisione impone l’obbligo di analizzare il merito creditizio alla luce delle informazioni fornite dal consumatore, integrandole se necessario con quelle reperite tramite le apposite banche dati. Da tutto questo si parte, dunque, per adattare il testo a tempi, che, in poco più di dieci anni, sono già profondamente cambiati.

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