Credito, novità sui documenti informativi
22 mar 2019 | 3 min di lettura | Pubblicato da Maria P.
Quando si parla di credito al consumo, la trasparenza non è mai troppa. Ed è appunto trasparenza che, allo scopo di tutelare i consumatori, impongono o per lo meno raccomandano le autorità nazionali e internazionali. In particolare, lo scorso anno la Banca d’Italia, che è la massima autorità di vigilanza sul credito, ha avviato una consultazione pubblica per raccogliere osservazioni, commenti e pareri riguardo alla proposta di aggiornamento delle disposizioni in materia di “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari.
Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti”, che risalgono all’ormai lontano 2009. Questa consultazione si è tenuta dall’11 luglio al 10 settembre dello scorso anno. Esaminate tutte le note pervenute, a metà marzo la Banca d’Italia ha emanato il provvedimento che apporta le necessarie modifiche alle già citate disposizioni. Modifiche attraverso le quali la disciplina nazionale è stata adeguata al nuovo quadro normativo europeo. E ci sono novità, fra l’altro, sul fronte dell’informativa precontrattuale nelle operazioni di credito ai consumatori e sulla gestione dei reclami.
Sul primo punto, la Banca d’Italia ha precisato che, in riferimento ai prodotti che rientrano nell’ambito della disciplina del credito al consumo, questa informativa vada fornita tramite un documento allegato alle “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori”. Non solo. Per quanto riguarda i documenti che è obbligatorio mettere a disposizione della clientela, l’autorità di Via Nazionale ha stabilito la possibilità di limitare questo obbligo alla guida sull’Arbitro bancario finanziario, sistema di risoluzione alternativa delle controversie che possono verificarsi fra i clienti da una parte e gli istituti bancari e gli altri intermediari dall’altra in materia appunto di operazioni e servizi bancari e finanziari. Non ci dilunghiamo sul punto perché ne abbiamo parlato già molte volte: ci limitiamo a ricordare che un cliente può fare ricorso all’Arbitro bancario finanziario solamente dopo aver tentato di risolvere la controversia inoltrando un reclamo scritto all’intermediario, e che – se la decisione dell’Abf non soddisfa le parti – l’una, l’altra o tutte e due possono rivolgersi al giudice.
Ma quando un documento è da intendersi come “messo a disposizione” del cliente? Quando, spiega la Banca d’Italia, il cliente è nelle condizioni di poterne portare con se? una copia in modo gratuito, dopo averla richiesta o dopo averla prelevata direttamente. A questo proposito, gli intermediari sono tenuti a stampare una copia della guida pratica dedicata appunto all’Arbitro bancario finanziario solo dietro apposita richiesta del cliente. In riferimento a questo punto, l’autorità di vigilanza di Via Nazionale ha anche apportato un cambiamento alle disposizioni che sono state oggetto della consultazione della scorsa estate con l’obiettivo di prevedere, sempre su richiesta del cliente, la possibilità per gli intermediari di fornire la guida pratica sull’Arbitro bancario finanziario in formato elettronico. Al di là della guida all’Abf, quali direttive seguire sugli altri documenti informativi? La Banca d’Italia ha stabilito che gli intermediari possano pubblicare materiale divulgativo aggiuntivo sui loro siti web. Quanto ai reclami, l’autorità di vigilanza nazionale ha fra le altre cose consigliato di separare strutturalmente il relativo ufficio dalla funzione commerciale.
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