Cessione del quinto, le novità di Bankitalia
5 apr 2018 | 3 min di lettura | Pubblicato da Maria P.
Una serie di “orientamenti di vigilanza” sui prestiti contro cessione del quinto dello stipendio per “contrastare condotte improprie e promuovere l’adozione di comportamenti corretti nei confronti della clientela”: li ha pubblicati la Banca d’Italia con l’intenzione appunto di colpire le condotte “non pienamente conformi al quadro normativo” e di indicare agli intermediari (banche, finanziarie, operatori creditizi) cosa rafforzare, correggere e migliorare nel loro operato “senza ricadute in termini di costo per la clientela”. Si tratta insomma di orientamenti che hanno lo scopo di “assicurare una maggiore tutela dei clienti attraverso la crescita della qualità delle relazioni e la riduzione del contenzioso”: sono indirizzati alle aziende e ai professionisti del settore, ma anche un qualsiasi potenziale cliente può trovarli istruttivi e di suo interesse, in quanto utili a mettere a fuoco diritti e prerogative del debitore. Ecco perché ne proponiamo una sintesi.
L’autorità di vigilanza ribadisce innanzitutto il dovere, per gli intermediari, di far sì che i clienti “siano indirizzati verso forme di finanziamento coerenti con le loro condizioni economico-finanziarie” e “ricevano l’assistenza e i chiarimenti necessari a valutare tale coerenza”. Prima di concludere il contratto di cessione del quinto, l’intermediario è tenuto quindi a fare “una valutazione del merito di credito del cliente sulla base di informazioni adeguate, anche fornite dal cliente stesso e integrate, se del caso, consultando una banca dati pertinente”. Una precisazione, questa, resa necessaria dal fatto che secondo Bankitalia “non sempre gli intermediari conducono un’adeguata valutazione del merito di credito del prenditore, spesso sostituita dalla valutazione della posizione finanziaria del datore di lavoro”. È inoltre essenziale che gli intermediari tengano conto del rischio di indebitamento eccessivo: ecco perché, se sottopongono al cliente un questionario per prevenirlo, rimangono comunque responsabili della qualità delle informazioni acquisite. Nel rispetto della privacy, è bene che, nella valutazione dell’affidabilità creditizia e del rischio di sovraindebitamento, prendano in considerazione anche la condizione del nucleo familiare.
C’è una tendenza, in particolare, che la Banca d’Italia censura: cioè, quella di accordare credito per favorire l’estinzione della cessione del quinto in corso e poi stipulare un nuovo contratto di cessione del quinto senza tenere conto dei minimi di legge. Un prestito contro cessione del quinto dello stipendio, ricorda infatti Bankitalia, si può rinnovare dopo aver pagato i due quinti delle rate pattuite nel contratto. In questo modo, peraltro, si limita la possibilità del cliente di valutare, una volta maturati i termini, “la convenienza a rinnovare il finanziamento e le condizioni proposte”. La Banca d’Italia suggerisce poi la buona prassi di “indicare al cliente, anche nell’ambito delle comunicazioni periodiche e dei conteggi estintivi, il momento a partire dal quale è possibile rinnovare l’operazione di cessione”. L’autorità di vigilanza, infine, insiste – sempre nell’ottica di tutelare noi consumatori – sul dovere delle società e dei professionisti del credito di garantire totale trasparenza sui costi, non solo nella documentazione contrattuale ma anche in quella precontrattuale, e la massima chiarezza riguardo alle reali tutele offerte dalla polizza assicurativa che, nello schema del finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, è d’obbligo sottoscrivere.
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