Accesso al credito: parola ai prefetti
19 dic 2012 | 2 min di lettura | Pubblicato da Valerio M.
Disciplinare le erogazioni di credito ed evitare che le banche neghino l’accesso
Disciplinare le erogazioni di credito ed evitare che le banche neghino l’accesso ai finanziamenti senza le dovute motivazioni è stato sempre un obiettivo prioritario per la Banca d’Italia sin da quando il n° 1 di Palazzo Koch era Mario Draghi, ora presidente della Bce. Ma ora, si comincia a fare sul serio. Proprio la Banca d’Italia ha emanato una nuova procedura per regolamentare l’accesso al credito e più in generale a prestiti bancari da parte di famiglie e imprese e altri soggetti. La norma (Decreto Legge n. 29/2012), in buona sostanza, mira a evitare comportamenti poco corretti da parte degli intermediari finanziari.
D’ora in poi infatti chiunque faccia richiesta di un prestito potrà anche richiedere al Prefetto l’avvio di una procedura particolare per contestare alla banca l’eventuale “no” all’erogazione, o anche nei casi in cui la somma erogata venga ridotta o erogata. In più, questa opzione può essere esercitata anche in caso d’inasprimento delle condizioni applicate al finanziamento o per altri comportamenti poco trasparenti riguardanti la valutazione del merito creditizio.
Ricevuta poi l’istanza, il Prefetto dovrà intervenire e inviare un’informativa in merito, invitando la banca a mandare tutta la documentazione necessaria. A questo punto, la stessa banca avrà un mese per presentare al Prefetto una sua dettagliata valutazione del caso e, in particolare, del merito creditizio del cliente che ha richiesto il prestito. Il Prefetto dovrà, quindi, prendere in considerazione le ragioni dell’istituto bancario e, qualora lo ritenga opportuno, redigere una relazione. Quest’ultima andrà sottoposta all’Arbitro Bancario e Finanziario (ABF). Ricevuta la relazione prefettizia, l’ABF avrà 30 giorni poi per pronunciarsi. Nel caso in cui il ricorso venga – in via totale o parziale – accolto, l’intermediario deve adempiere nei termini stabiliti dall’ABF. Resta ferma l’opportunità, per entrambe le parti, di ricorrere successivamente all’autorità giudiziaria.
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