Riscoprire l’abc dei prestiti
31 lug 2020 | 3 min di lettura | Pubblicato da Maria P.
In questo spazio, com’è oramai noto, di settimana in settimana parliamo dei vari strumenti del credito al consumo, di cosa implicano e di come - e a quali condizioni - possono aiutarci a far fronte a spese più o meno impreviste. Nell’attuale periodo, un prestito personale, finalizzato o con cessione del quinto può venirci in soccorso e sostenerci nella ripresa delle nostre attività: progetti e interventi di ristrutturazione o semplicemente di manutenzione della casa, di cura della persona, di ammodernamento dei nostri dispositivi tech, di svago o di qualsiasi altro tipo, finora rinviati causa emergenza Covid-19. Ma proprio perché la battuta d’arresto che abbiamo subito può oggi spingerci a riscoprire le potenzialità del credito al consumo, è ora più importante che mai tenere bene a mente di che cosa stiamo parlando. Proviamo quindi a fare un ripasso con il supporto del Testo unico bancario, in particolare dell’articolo 121.
Il quale fra le altre cose ci ricorda innanzitutto che “consumatore” è “una persona fisica che agisce per scopi estranei all’attivita? imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”. Quando prendiamo un finanziamento, poi, sottoscriviamo un “contratto di credito”, ovvero un contratto “con cui un finanziatore concede o si impegna a concedere a un consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra facilitazione finanziaria”. Chi chiede un prestito finalizzato sigla invece un “contratto di credito collegato”, che finanzia “la fornitura di un bene o la prestazione di un servizio specifici”, con il finanziatore che si avvale “del fornitore del bene o del prestatore del servizio per promuovere o concludere il contratto di credito” e/o il bene o il servizio specifici esplicitamente individuati nel contratto di credito. Parliamo qui spesso di “costo totale del credito”: esso assomma “gli interessi e tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, a eccezione di quelle notarili, che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore e? a conoscenza”.
Cosa diversa dall’“importo totale del credito”, il quale indica “il limite massimo o la somma totale degli importi messi a disposizione in virtù di un contratto di credito”. Altra distinzione su cui non ci soffermiamo da un po’ è quella tra finanziatore e intermediario del credito, laddove il primo è abilitato a erogare finanziamenti a titolo professionale nel territorio della Repubblica e, in virtù di questo, “offre o stipula contratti di credito”, mentre il secondo, per l’appunto, intermedia. L’espressione “intermediario del credito”, ci ricorda il Tub, “indica gli agenti in attivita? finanziaria, i mediatori creditizi o qualsiasi altro soggetto, diverso dal finanziatore, che nell’esercizio della propria attivita? commerciale o professionale svolge, a fronte di un compenso in denaro o di altro vantaggio economico oggetto di pattuizione e nel rispetto delle riserve di attivita? previste dal Titolo VI-bis, almeno una delle seguenti attivita?: presentazione o proposta di contratti di credito ovvero altre attivita? preparatorie in vista della conclusione di tali contratti; conclusione di contratti di credito per conto del finanziatore”. Ma senz’altro ci torneremo.
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