Riforma in vista per le controversie
30 ott 2020 | 3 min di lettura | Pubblicato da Maria P.
Problemi con la banca o la finanziaria? È possibile ricorrere alla mediazione o all’Arbitro bancario finanziario. Ma è allo studio in Parlamento il disegno di legge 1662, che contiene la “Delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie” e che nell’articolo 2 prevede l’eliminazione del ricorso alla mediazione obbligatoria in materia di contratti finanziari, bancari e assicurativi, fermo restando il ricorso alle procedure Adr (Alternative dispute resolution) previste da leggi speciali, fra le quali proprio l’Arbitro bancario finanziario. Insomma, par di capire: via la mediazione, resta solo l’Arbitro bancario finanziario. Però riveduto e modificato.
Su questo tema complesso, ma di estremo interesse per ogni cliente di banche e finanziarie, ha proposto diversi punti di riflessione Magda Bianco, capo del dipartimento tutela della clientela ed educazione finanziaria della Banca d’Italia, nella testimonianza alla Commissione Giustizia del Senato. Bianco ha concluso il suo intervento raccomandando di valutare con attenzione “un intervento che modifichi in profondità uno strumento – quale l’Arbitro bancario finanziario – che ha mostrato di svolgere adeguatamente il ruolo assegnatogli dalla legge”. Ma come funziona, per l’appunto, l’Abf?
Cominciamo col dire - prendendo in prestito un’annotazione contenuta nell’intervento di Bianco - che l’Abf “nasce innanzitutto come strumento di tutela a disposizione del cliente: come tale, è caratterizzato, sin dal suo avvio, da asimmetrie procedurali a favore dei ricorrenti, in quanto parte debole del rapporto contrattuale. Per questo può essere adito solo dal cliente”. La riforma attualmente allo studio potrebbe comportare un passaggio dall’attuale asimmetria a una simmetria che porrebbe clienti e intermediari sullo stesso piano: agli intermediari verrebbe consentito di ricorrere all’Arbitro bancario finanziario, cosa che “rischierebbe di snaturare il sistema Abf , rendendolo quasi un ‘primo grado surrettizio’ del processo civile”, ma senza che le parti “dispongano dinnanzi all’Abf dell’ampio ventaglio di mezzi istruttori attivabili nel giudizio civile”. Queste e altre modifiche “rischierebbero di alterare profondamente le caratteristiche originarie dell’Arbitro”, un organismo per la risoluzione alternativa delle controversie concepito e organizzato per dar luogo a procedimenti snelli e semplificati.
Qual è, ad oggi, lo stato della risoluzione alternativa delle controversie nel nostro Paese? Come ha ricordato Bianco in audizione, “in Italia, per la materia dei contratti bancari, sono due le forme di risoluzione alternativa delle controversie: la mediazione e l’Arbitro bancario finanziario”. Hanno natura e caratteristiche diverse, ma entrambe devono essere tentate prima di un eventuale ricorso alla giustizia ordinaria. In Italia la “mediazione obbligatoria” è stata introdotta con decreto legislativo 28/2010, fra gli strumenti volti a ridurre il contenzioso presso i Tribunali. Dopo che la Corte Costituzionale ha acceso un faro per eccesso di delega, è stata nuovamente prevista dal decreto legge 69/2013 fra gli interventi per assicurare un filtro rispetto alla giustizia ordinaria.
L’Arbitro bancario finanziario, meccanismo di risoluzione delle controversie tra banche e clienti previsto dalla legge sul risparmio del 2005, è stato istituito nel 2009 come un fondamentale complemento nella tutela della clientela bancaria rispetto all’attività di vigilanza già svolta dalla Banca d’Italia. Abf e mediazione hanno natura e caratteristiche diverse: decisoria la prima, conciliativa la seconda. Ma mentre il verbale di conciliazione può avere efficacia di titolo esecutivo, la pronuncia dell’Arbitro è priva di valore esecutivo. Questo ad oggi. Vedremo che strada prenderà la riforma.
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