Polizze e prestiti
3 mar 2023 | 3 min di lettura | Pubblicato da Maria P.
State per chiedere un prestito personale. Andate allo sportello e la società bancaria o finanziaria alla quale avete scelto di rivolgervi vi propone di sottoscrivere una polizza a copertura del rischio credito. Rischio credito che voi, in quanto aspiranti debitori, rappresentate per il creditore, cioè la banca o finanziaria in questione. Domanda: lo può fare? Ma soprattutto: quanto ne sapete di polizze abbinate ai finanziamenti?
Cosa sono le polizze abbinate ai finanziamenti?
Come vi abbiamo spiegato in altre occasioni, si tratta di coperture assicurative che da una parte tutelano il cliente da eventi che possono comprometterne la capacità di rimborso e dall’altra tutelano la società creditizia dal rischio di mancato versamento delle rate da parte del debitore.
E veniamo alla prima domanda: le banche e le finanziarie ve le possono proporre? Risposta: certo che sì. Ma è bene che sappiate che non sempre sono obbligatorie. Per la cessione del quinto, per esempio, la sottoscrizione di questo tipo di copertura è obbligatoria e tutela il creditore dal rischio di morte e/o di perdita del lavoro del debitore. Questa copertura assicurativa può essere richiesta anche per la delegazione di pagamento, una forma creditizia simile alla cessione del quinto.
Il problema, piuttosto, è che a chi richiede un prestito non sempre viene chiarito che la polizza proposta può alternativamente essere sottoscritta o rifiutata e non è, perciò, obbligatoria.
Polizza obbligatoria o facoltativa: cosa dicono le autorità?
Data la loro importanza, sottolinearono la Banca d’Italia e l’Ivass in una nota congiunta risalente al marzo del 2020, è fondamentale che queste polizze “siano ben disegnate, esprimano un valore economico per il cliente, abbiano un prezzo equo e siano collocate in maniera corretta e trasparente”, specificando per esempio se la polizza è obbligatoria o facoltativa.
Se per una polizza è prevista l’obbligatorietà, chi la propone deve farlo preventivamente presente – per esempio, attraverso il sito web – per permettere all’interessato di reperire sul mercato coperture equivalenti. E i costi delle polizze obbligatorie devono essere ricompresi nel costo totale del credito, ai fini del calcolo del Tasso annuo effettivo globale (il famoso Taeg).
Quelle facoltative devono invece essere prospettate per quello che sono: vale a dire, un servizio aggiuntivo opzionale, evitando nei colloqui di vendita il ricorso ad affermazioni e formule espressive che inducano il cliente a considerare la sottoscrizione una condizione necessaria ai fini dell’ottenimento del finanziamento.
Cosa contiene una polizza abbinata ai finanziamenti?
Come spiega la Banca d’Italia nella sua guida al credito ai consumatori, “se la banca o la società finanziaria chiede di stipulare un’assicurazione sulla vita, è tenuta ad accettare, senza variare le condizioni offerte per l’erogazione del finanziamento, la polizza che il cliente presenta o reperisce autonomamente sul mercato, sempre che la polizza offra un livello di protezione equivalente a quella proposta dall’intermediario”.
In generale, mediante la sottoscrizione di questo tipo di polizze, la compagnia assicurativa si impegna a pagare il debito non ancora estinto in caso di decesso o invalidità permanente dell’assicurato, infortunio e malattia e perdita del lavoro. Naturalmente, prima della sottoscrizione è bene leggere con attenzione tutti i vari documenti.
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