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Il fischio dell’Arbitro

14 lug 2023 | 3 min di lettura | Pubblicato da Maria P.

L’Arbitro bancario finanziario ha di recente pubblicato la relazione sull’attività svolta nel 2022. Nell’anno, l’organismo per la risoluzione stragiudiziale delle controverse tra banche e clienti su questioni relative, fra le altre cose, al credito al consumo ha assunto più di 17.300 decisioni, in larga misura favorevoli ai clienti. Alla clientela sono stati restituiti oltre 17 milioni di euro.

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“Si è registrata una riduzione dei ricorsi in materia di finanziamenti contro cessione del quinto dello stipendio e buoni postali fruttiferi, in relazione alla complessità del quadro normativo e giurisprudenziale”, si legge nella pagina web che presenta la relazione. “Sono diminuiti nell’anno anche i ricorsi in materia di servizi e strumenti di pagamento, ma è aumentato il loro peso sul contenzioso Abf, anche a seguito dell’incremento del loro utilizzo durante la pandemia”.

Nel 2022 l’Abf ha deciso oltre 4.800 ricorsi riguardanti l’uso fraudolento di servizi e strumenti di pagamento. Il 42% delle frodi segnalate ha riguardato casi di spoofing, phishing, smishing o vishing.

Vediamo, più nel dettaglio, alcuni dei quesiti sui quali si è espresso l’Arbitro in riferimento al credito ai consumatori.

Non occorre allegare piano di ammortamento e formula di calcolo

Un cliente titolare di un prestito personaleaffermava che l’intermediario non aveva fornito le informazioni necessarie a valutare l’onerosità del contratto, in violazione degli obblighi di trasparenza. Secondo il cliente, l’intermediario aveva omesso di specificare la formula matematica usata per il calcolo degli interessi e di fornire indicazioni sul maggior costo del piano di ammortamento alla francese rispetto ad altre tipologie di ammortamento.

Ebbene, il Collegio di coordinamento ha rigettato il ricorso, precisando che l’intermediario è obbligato per legge a riportare alcune informazioni essenziali, che nel caso in esame erano presenti, come il Taeg, il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, mentre non è tenuto ad allegare il piano di ammortamento o a indicare la formula matematica usata per il calcolo degli interessi.

Ha poi chiarito che l’assenza del piano di ammortamento e/o della formula di calcolo non comporta l’indeterminatezza del contratto.

Ma la tabella di ammortamento si può richiedere in qualunque momento

L’Arbitro ha comunque messo in chiaro che il cliente ha il diritto di ottenere senza spese, in qualsiasi momento, una tabella di ammortamento contenente, fra l’altro:

  • gli importi dovuti;
  • le relative scadenze e le condizioni di pagamento;
  • il piano di ammortamento del capitale;
  • gli interessi e gli eventuali costi aggiuntivi.

Un altro punto chiave resta la polizza assicurativa

L’Arbitro si è poi occupato di nuovo del tema polizza confermando che, in presenza di alcune circostanze, la polizza deve presumersi sostanzialmente imposta al cliente e quindi obbligatoria, malgrado sia descritta nel contratto come facoltativa.

La polizza viene considerata obbligatoria quando sono presenti, tutti insieme:

  • la funzione di copertura del credito;
  • la contestualità della sua stipula rispetto al finanziamento e la pari durata dei due rapporti;
  • la circostanza in base alla quale l’indennizzo assicurativo è parametrato al debito residuo.

Ma l’intermediario può fornire prova contraria, dimostrandone la facoltatività. In un caso nel quale il cliente lamentava la mancata inclusione nel Taeg dei costi assicurativi di una polizza a protezione del credito, per esempio, l’intermediario è riuscito a dimostrare il carattere facoltativo della copertura assicurativa e quindi il Collegio ha respinto il ricorso.

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