Giù i costi se rimborsi prima
13 gen 2023 | 3 min di lettura | Pubblicato da Maria P.
Tu, debitore, rimborsi prima del tempo quanto il creditore ti aveva prestato. Per contro, il creditore deve riconoscerti una riduzione dei costi. Già, ma quali? La risposta a questa domanda è contenuta nella sentenza numero 263 della Corte costituzionale, depositata a fine dicembre (redattrice, la giudice Emanuela Navarretta).
Si tratta della sentenza con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalità dell’articolo 11-octies, comma 2, del decreto legge 73/2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge 106 del 23 luglio 2021), nella parte in cui limitava ad alcuni tipi di costo il diritto alla riduzione che in questi casi spetta al consumatore.
Riduzione dei costi: vi ricordate la sentenza Lexitor?
Tutto inizia da lì. Si tratta della sentenza dell’11 settembre 2019 con la quale la Corte di giustizia europea è intervenuta in materia di contratti di credito ai consumatori, con riferimento, in particolare, alla possibilità di rimborso anticipato del finanziamento, prevista dall’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE.
Per farla breve, la Corte di giustizia europea ha stabilito in che modo va letto questo articolo: ovvero, nel senso che il diritto del consumatore all’abbassamento del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato deve includere tutti i costi a suo carico.
In seguito, il 25 luglio 2021, in Italia è entrata in vigore la legge 106/2021, che ha convertito con modifiche il decreto 73/2021 del maggio precedente (il cosiddetto decreto “Sostegni-bis”). Nella fase di conversione in legge, è stato incluso nel testo un emendamento che ha riformulato l’articolo 125-sexies del Testo unico bancario, dedicato all’estinzione anticipata dei finanziamenti, per far sì che recepisse le indicazioni della sentenza Lexitor.
Solo che il nuovo 125-sexies si applicava ai contratti sottoscritti dopo la data di entrata in vigore della legge 106/2021, mentre alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima dovevano continuare ad applicarsi le disposizioni dell’articolo 125-sexies del Testo unico di cui al decreto legislativo 385/1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti.
Ed è proprio su questo che ha puntato il dito la Corte costituzionale.
La riduzione non deve dipendere da quando è stato concluso il contratto
In caso di restituzione anticipata del finanziamento, dice in sostanza la Corte costituzionale, il diritto del consumatore alla riduzione dei costi sostenuti in relazione al contratto di credito non si può limitare ad alcune voci di costo, sulla base di quando è stato concluso il contratto.
In questa distinzione tra “prima” e “dopo” la Corte costituzionale ha ravvisato, come si legge sul comunicato stampa che riassume la sentenza, “una violazione dei vincoli derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea e, in particolare, dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE, come interpretato dalla Corte di giustizia con la sentenza dell’11 settembre 2019, C-383/18, caso Lexitor”.
La riduzione vale per tutti i costi sostenuti dal consumatore
La Corte costituzionale ha chiarito insomma che il diritto alla riduzione si deve riferire a tutti i costi sostenuti dal consumatore. E l’abbassamento deve essere proporzionale alla minor durata del contratto, dovuta appunto al rimborso anticipato.
Una sentenza molto importante, che non rimarrà certamente sulla carta: sempre sul comunicato stampa che ne ha dato notizia, infatti, si legge che “per effetto della sentenza della Corte costituzionale, spetterà ai consumatori il diritto alla riduzione proporzionale di tutti i costi sostenuti in relazione al contratto di credito, anche qualora abbiano concluso i loro contratti prima dell’entrata in vigore della legge 106/2021”. Una vera svolta.
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