Esdebitazione, le novità del 2020
12 apr 2019 | 3 min di lettura | Pubblicato da Maria P.
Che il problema del sovraindebitamento – o eccessivo indebitamento che dir si voglia – sia molto sentito lo conferma il numero di convegni e tavole rotonde che settimanalmente si tengono in ogni parte d’Italia.
Complice anche il fatto che la legge 3/2012 - che ha introdotto nel nostro ordinamento i procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento - è stata oggetto di riforma con il decreto legislativo 14/2019 contenente il “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”. Tale Codice ha riorganizzato le varie procedure alla luce delle esperienze degli ultimi anni, prevedendone fra queste alcune specifiche di allerta, finalizzate chiaramente alla prevenzione.
Come suggerisce il nome del Codice, i suoi destinatari sono gli imprenditori e non soltanto i consumatori. Ma cosa si intende per “consumatore”? La definizione che ne offre il decreto legislativo è la seguente: “(consumatore) è la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti a uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del Codice Civile, per i debiti estranei a quelli sociali”.
Lo scopo è comunque tutelare, come si legge nel decreto 14/2019, chi si trova in uno “stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenza”, laddove per insolvenza si intende “lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”. Una novità che può essere di interesse per chi si trovi in una situazione di difficoltà come quella appena descritta è contenuta nell’articolo 283 e riguarda l’esdebitazione. Ovvero, la liberazione definitiva di chi ha un debito da tutti i debiti residui che non è in grado di pagare.
Ebbene, secondo l’articolo 283, “il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all’esdebitazione solo per una volta, fatto salvo l’obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice laddove sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al 10%”. Le “utilità” sono, in sostanza, i soldi: ma da questa categoria sono esclusi i finanziamenti.
La domanda di esdebitazione va presentata tramite l’organismo di composizione delle crisi da sovraindebitamento al giudice competente, insieme a una serie di documenti fra i quali l’elenco di tutti i creditori con l’indicazione delle somme dovute, la copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e l’indicazione degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare. L’organismo, da parte sua, deve illustrare i motivi dell’indebitamento e dell’incapacità di farvi fronte e deve anche dire se il finanziatore abbia tenuto o no nel giusto conto il merito creditizio del debitore, “valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l’importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita”. Esaminato il tutto, il giudice può concedere l’esdebitazione. Questo articolo, come molti altri del decreto legislativo 14/2019, entrerà in vigore il 15 agosto 2020.
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