Credito: cosa va indicato nei contratti
22 lug 2011 | 3 min di lettura | Pubblicato da Andrea P.
Banche e società finanziarie, che vendono ai loro clienti i contratti di credito - in base alle nuove norme europee recepite dal Testo unico bancario e rese operative dalla Banca d’Italia - adesso sono obbligate a fornire informazioni più dettagliate prima della stipula: diventa quindi fondamentale ricevere il documento Informazioni europee di base sul credito ai consumatori, il documento standard (da fornire su carta o altro supporto durevole) che spiega le regole in vigore nell’Ue. Fino al 1 giugno scorso, invece, il finanziatore era tenuto a consegnare solo il classico foglio informativo e un documento con i principali diritti del cliente.
Ma cosa deve contenere il contratto vero e proprio? Ce lo spiegano due fonti normative: il Testo unico bancario, all’articolo 125bis (introdotto dal decreto legislativo 141/2010) ed il Provvedimento della Banca d’Italia che abbiamo già citato (27 luglio 2009, con le modifiche apportate da quello del 9 febbraio 2011), al quinto punto della settima sezione.
Partiamo dalla forma. Non esistono contratti di credito verbali: sarebbero nulli in ogni caso. Il cliente ha sempre diritto a ricevere una copia scritta per valutare con calma prima della firma. Le condizioni economiche saranno riportate a parte, in un preventivo (il contratto finale dovrà invece contenere un richiamo al documento europeo con le informazioni di base e includerlo come allegato).
Ma per andare oltre e visionare in anticipo la copia completa dell’accordo sarà necessario pagare una commissione, perché questi contratti prevedono sempre un’istruttoria, ovvero la procedura burocratica che viene avviata dalla banca o dalla società finanziaria. In ogni caso, però, l’esborso richiesto non può essere superiore al costo di questa pratica.
Il consumatore deve sapere che prima della sua firma non assume alcun impegno e che anche nel periodo precedente alla firma ha diritto ad essere informato di qualsiasi eventuale variazione delle condizioni economiche. Quando infine il contratto viene accettato, il cliente dovrà firmare l’originale, per dimostrare la consegna della copia.
In teoria la forma del contratto è libera, ma il Provvedimento della banca centrale indica quali dovranno essere i contenuti minimi del documento:
1) le condizioni del prestito (durata, tipo di credito, tassi di interesse TAN e TAEG) e i dati di chi lo eroga;
2) la somma totale finanziata e le caratteristiche del rimborso, quindi delle rate (l’importo, il numero e le scadenze per i pagamenti);
3) le voci di costo fisse ed eventuali a carico del consumatore (i costi per ricevere comunicazioni; cosa accade in caso di mancato pagamento, compresi gli eventuali tassi di mora applicati; eventuali spese di altra natura o garanzie richieste);
4) i diritti del cliente (come esercitare il recesso, come estinguere in anticipo il contratto);
5) il riferimento preciso (nome e prezzo) al bene o servizio e cosa succede se il venditore non rispetta gli accordi, in caso di contratto collegato ad uno specifico acquisto;
6) la possibilità di richiedere sempre e in modo gratuito uno schema con gli importi delle rate separati dal calcolo degli interessi (tabella di ammortamento)
7) infine, come il cliente può difendersi (le regole per effettuare reclami e rivolgersi all’arbitro finanziario).
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