Fornitore inadempiente? Sospendi la rata
25 ott 2024 | 3 min di lettura | Pubblicato da Maria P.
I prestiti finalizzati, quelli che si richiedono per finanziare una spesa molto specifica come l’acquisto dell’auto nuova o di una vacanza, portano con sé una criticità: cosa succede, infatti, se il fornitore del bene o del servizio non eroga il bene o il servizio? Bisogna continuare a pagare le rate o è meglio sospenderle?
Le caratteristiche dei prestiti finalizzati
È una questione sulla quale, in questi anni, si è espresso diverse volte l’Arbitro bancario finanziario, il sistema di risoluzione alternativa delle controversie tra clienti e banche o altri intermediari al quale si può fare ricorso per tutte le questioni che concernono i servizi e i prodotti bancari e creditizi (come i prestiti, appunto).
Il prestito finalizzato (o credito collegato), lo ricordiamo, prevede una triangolazione: c’è l’acquirente, che chiede di poter accedere a un certo bene o servizio tramite un finanziamento; c’è il finanziatore, che in virtù di una pregressa convenzione propone la sua soluzione tramite il fornitore; e c’è, appunto, il fornitore.
La triangolazione – ricordiamo anche questo – prevede che il finanziatore eroghi la somma direttamente al fornitore, che a quel punto eroga il bene o il servizio all’acquirente; l’acquirente restituirà quella somma ratealmente al finanziatore. Ma se il fornitore non adempie, è il caso di continuare a pagare le rate? Insomma, cosa si può fare a quel punto?
Un caso al vaglio dell’Abf
Recentemente, l’Arbitro bancario finanziario si è espresso sul caso di un debitore che si è trovato in una posizione alquanto scomoda. La persona in questione ha chiesto un prestito finalizzato al pagamento di prestazioni specialistiche presso una clinica convenzionata. La clinica, però, non avrebbe erogato tutte le prestazioni specialistiche promesse. È quindi partita la lettera di messa in mora. Ma poi la clinica è stata dichiarata fallita. E, insomma, le prestazioni promesse non sono mai state erogate.
Di fronte a questa situazione, la parte ricorrente ha scelto di continuare a pagare le rate al finanziatore. Perché? “Al solo fine”, si legge nella decisione dell’Abf, “di evitare una possibile segnalazione sulle banche dati”.
Al contempo, si è rivolta all’Abf per ottenere dal finanziatore la restituzione delle rate dopo che il finanziamento era stato interamente rimborsato, dunque estinto. Purtroppo, il suo ricorso non è stato accolto. Come mai? Per una ragione ben precisa, che andiamo subito a vedere.
Requisiti per sciogliere il contratto
Nei contratti di credito collegati (i prestiti finalizzati, appunto), in caso di inadempimento da parte del fornitore dei beni o dei servizi, il consumatore, dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore, ha diritto alla risoluzione del contratto di credito, “se con riferimento al contratto di fornitura di beni o servizi ricorrono le condizioni di cui all’articolo 1455 del codice civile”. Ovvero, se l’inadempimento non è di scarsa importanza.
Una volta messo in mora il fornitore, per poter ottenere la risoluzione del contratto di credito e la restituzione delle rate, il debitore deve necessariamente sospendere il pagamento delle rate stesse. Anche se ciò può teoricamente esporlo al rischio di essere segnalato nelle banche dati. Un rischio – rassicura l’Abf – “che, tuttavia, non appare particolarmente elevato, in quanto, se ciò avvenisse, potrebbe ravvisarsi una condotta dell’intermediario contraria a buona fede”.
Niente rimborso per il prestito già estinto
Se invece il finanziamento risulta estinto prima della proposizione del ricorso, la domanda di risoluzione non è ammissibile. Il motivo è semplice: la restituzione avviene a valle dello scioglimento del contratto di credito, ma non si può sciogliere un contratto che è già estinto, e quindi già sciolto. Insomma, il diritto alla restituzione delle rate pagate è precluso se il finanziamento è stato interamente rimborsato. È bene tenerlo a mente.
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