Cos’è l’esdebitazione senza utilità
29 gen 2021 | 3 min di lettura | Pubblicato da Maria P.
La settimana scorsa, lo ricorderete, abbiamo parlato della nota di chiarimento Abi a proposito della legge 176/2020, che ha convertito con alcune modifiche il decreto legge 137/2020. Il quale, dal canto suo, riporta “ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”.
In particolare, abbiamo parlato dell’articolo 4-ter, introdotto in sede di conversione, che attraverso una revisione della legge 3/2012 (quella sul sovraindebitamento) rende immediatamente operative alcune novità contenute nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza la cui entrata in vigore è stata posticipata al primo settembre 2021.
Oggi vogliamo soffermarci su una di queste novità: quella, cioè, riguardante l’esdebitazione.
Il nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza
Passo indietro, per meglio inquadrare il tutto. La legge 3/2012, che ha introdotto nel nostro ordinamento l’iter per la composizione delle crisi da sovraindebitamento, è stata oggetto di riforma con il decreto legislativo 14/2019, contenente al suo interno il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.
Alla luce delle esperienze degli ultimi anni, questo Codice interviene infatti per riorganizzare le diverse procedure, contemplando fra queste anche un sistema di allerta orientato alla prevenzione (perché anche qui, come si può intuire, prevenire è meglio che curare).
L’obiettivo rimane in ogni caso quello di tutelare, com’è scritto nel decreto 14/2019, chi versa in uno “stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenza”, dove per insolvenza s’intende “lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”.
**L’entrata in vigore del nuovo Codice (**tolti alcuni articoli del decreto legislativo che lo contiene, entrati in vigore già nel marzo del 2019) era inizialmente prevista per la data del 15 agosto 2020, salvo che poi il decreto legge 23/2020 ne ha disposto lo slittamento al primo settembre di quest’anno.
Ma, come purtroppo si è visto, la pandemia di Covid-19, con la crisi economica che ne è seguita, ha imposto su molti fronti un’accelerazione. E si è arrivati così alla legge 176/2020, che ha convertito il cosiddetto “Decreto Ristori”. Come detto, tramite l’articolo 4-ter la legge ha reso subito operative alcune novità: fra queste, l’introduzione del nuovo istituto dell’esdebitazione senza utilità del debitore incapiente. Di cosa si tratta?
In cosa consiste l’esdebitazione senza utilità?
Si tratta di una procedura che, a determinate condizioni, consente al debitore – persona fisica meritevole ma non in grado di far fronte ai suoi debiti – di essere integralmente esdebitato, ovvero liberato dei debiti non onorati, anche se non in grado di offrire ai creditori alcuna utilità. In sostanza, con un provvedimento il giudice cancella ogni debito pregresso senza che il debitore debba per contro pagare alcunché o eseguire alcuna prestazione.
Il debitore interessato può presentare domanda di esdebitazione al giudice competente tramite l’organismo di composizione delle crisi da sovraindebitamento. L’organismo, da parte sua, sarà chiamato a illustrare le ragioni dell’indebitamento e dell’incapacità di sostenerlo.
Nella sua relazione dovrà anche dire se, prima di concedere il finanziamento, il finanziatore ha tenuto nel giusto conto il merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto quanto serve per mantenere un dignitoso tenore di vita.
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