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Cosa c’entrano le polizze con i prestiti?

9 lug 2021 | 4 min di lettura | Pubblicato da Maria P.

Il nostro denaro è una questione importante ed estremamente delicata. Non solo per noi, ma anche per lo Stato, che sa bene quanto può essere decisivo il risparmio privato per il rilancio del Paese (vedi, per esempio, il tema dei Pir).

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Ecco perché il legislatore, negli anni, si è sempre preoccupato che ci fossero autorità preposte alla vigilanza di chi offre servizi correlati alla gestione dei nostri soldi: la Banca d’Italia per quelli bancari e creditizi, la Consob per gli investimenti, la Covip per le forme pensionistiche complementari. E anche l’Ivass, per le assicurazioni.

Recentissimamente, proprio l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni ha pubblicato la relazione sull’attività svolta nel 2020. Ad un certo punto, nel corposo documento, si legge: “È proseguita la partecipazione dell’Ivass alla thematic review Eiopa sulle polizze abbinate ai mutui e ai finanziamenti a protezione del credito vendute tramite le banche (Ppi - Payment protection insurance)”.

Scopo dell’indagine, si legge ancora, è “individuare le principali fonti di detrimento per i consumatori europei derivanti dalla vendita di polizze in abbinamento a mutui e finanziamenti e, successivamente, gli strumenti e le regole per eliminare le eventuali criticità rilevate”.

E in effetti, sì: ve lo ricordate? Nel marzo del 2020 la Banca d’Italia e l’Ivass, in una comunicazione congiunta, tornarono a occuparsi dell’offerta di prodotti abbinati ai finanziamenti. Dicendo cosa? Ma prima di tutto: cosa sono le polizze abbinate ai finanziamenti?

Polizze abbinate ai finanziamenti: cosa sono?

Sono coperture assicurative che, in linea di principio, offrono una protezione su due fronti:

  • da una parte, tutelano il cliente da eventi che possono limitarne la capacità di rimborso;
  • dall’altra, tutelano la società creditizia (bancaria o finanziaria) dal rischio di mancato versamento delle rate da parte del debitore.

In ogni caso, lo scopo è uno: garantire il rimborso del finanziamento, favorendo un mercato del credito più efficiente.

Non sempre sono obbligatorie: lo sono, per esempio, nell’ambito della cessione del quinto, che appunto prevede l’obbligatorietà per legge della polizza a copertura dei rischi di perdita dell’impiego e/o della vita.

Cosa non va nelle polizze abbinate ai finanziamenti?

“Di qui”, spiegavano lo scorso anno le due autorità, “l’esigenza che siano ben disegnate, esprimano un valore economico per il cliente, abbiano un prezzo equo e siano collocate in maniera corretta e trasparente”.

Alla luce delle novità normative degli ultimi anni, nella comunicazione congiunta le due autorità mettevano a fuoco cinque punti di rilievo:

  • qualificazione della polizza come obbligatoria o facoltativa;
  • collocamento, in abbinamento al finanziamento, delle polizze cosiddette “decorrelate”;
  • controllo delle reti distributive e monitoraggio dei fenomeni di mis-selling, ossia di vendita di prodotti che non collimano con una reale esigenza del cliente;
  • conflitti d’interessi e costi;
  • corretta gestione delle richieste di estinzione anticipata.

Polizza: obbligatoria o facoltativa? Bisogna essere molto chiari

L’anno scorso noi, sul nostro blog, avevamo approfondito in modo particolare i primi due punti: quindi, qualificazione della polizza come obbligatoria o facoltativa e polizza cosiddetta “decorrelata”.

Alla base, una criticità non proprio irrilevante: non sempre, cioè, i prodotti proposti in abbinamento ai finanziamenti vengono presentati alla clientela nel modo più corretto.

Se per una polizza è prevista l’obbligatorietà, chi la propone deve farlo preventivamente presente – per esempio, tramite sito web – per permettere all’interessato di reperire sul mercato coperture equivalenti.

I costi delle polizze obbligatorie devono essere ricompresi nel costo totale del credito, ai fini del calcolo del Tasso annuo effettivo globale (noto anche come Taeg).

Quelle facoltative devono invece essere prospettate per quello che sono: ovvero, un servizio aggiuntivo opzionale, evitando nei colloqui di vendita il ricorso ad affermazioni e formule espressive che, intimorendo il cliente, lo inducano a considerarne la sottoscrizione condizione necessaria per poter ottenere il prestito.

E se la polizza non ha “collegamento funzionale” con il prestito?

E veniamo al tema delle polizze cosiddette “decorrelate”: lo sono quelle che “non presentano alcun collegamento funzionale con il finanziamento stesso”.

Nel nostro Paese, sono già state oggetto di reclamo da parte dei clienti e di un’apposita indagine da parte dell’Ivass.

Un’indagine terminata – lo ricordiamo – con la segnalazione all’Agcm di possibili pratiche commerciali scorrette da parte di alcuni intermediari finanziari e dalla quale era emerso un cortocircuito interessante, per non dire allarmante: la sottoscrizione di polizze “prive di collegamento funzionale con il finanziamento richiesto” veniva posta come condizione per l’accesso al credito, ma poi, in caso di estinzione anticipata, la restituzione della parte di premio non goduto veniva negata. Perché? Tenetevi forte: perché non esisteva un collegamento funzionale tra credito e polizza.

Il monitoraggio dell’Ivass e il lavoro per migliorare la trasparenza a vantaggio del cliente non si sono certo fermati lì. Anzi. Come si dice: to be continued.

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