Come sospendere la cessione del quinto
5 mar 2021 | 3 min di lettura | Pubblicato da Maria P.
Vi ricordate? La settimana scorsa abbiamo parlato della moratoria Covid-19 per il credito ai consumatori, riattivata ed estesa fino al 31 marzo 2021.
Abbiamo fatto un rapidissimo cenno alle operazioni di cessione del quinto. Che sì, possono essere incluse nel perimetro di applicazione della moratoria, ma a quali condizioni? Proviamo a fare chiarezza.
La moratoria Covid-19 in sintesi
Dal momento che siamo ancora nel pieno dell’emergenza sanitaria, sociale ed economica scatenata dalla pandemia di Covid-19, il settore del credito al consumo rappresentato da Assofin (Associazione italiana del credito al consumo e immobiliare) ha esteso al 31 marzo 2021 l’accesso alla moratoria promossa nei mesi scorsi in accordo con le linee guida dell’Eba, la European banking authority.
Fino alla fine del mese di marzo, quindi, i consumatori possono richiedere la momentanea sospensione delle rate, per intero o solo in riferimento alla quota capitale, continuando perciò a versare gli interessi.
La possibilità di attivare una sospensione dei versamenti vale, come anticipato, anche per le cessioni del quinto.
Cos’è e come funziona la cessione del quinto?
Lo abbiamo detto tante volte: nel nostro Paese la legge consente ai lavoratori dipendenti, siano essi pubblici o privati, e ai pensionati di rimborsare il prestito cedendo al creditore fino a un quinto dello stipendio o della pensione.
Il che chiama in gioco un terzo soggetto, oltre al debitore e al creditore: il datore di lavoro o l’ente previdenziale, cui spetta il compito di trattenere la rata dallo stipendio o dalla pensione del debitore per versarla al creditore.
Il datore di lavoro e l’ente previdenziale diventano così “Amministrazione terza ceduta”, o Atc: a valle della stipula del prestito con cessione del quinto, l’Amministrazione terza ceduta è obbligata a operare le trattenute sullo stipendio o sulla pensione del debitore per poi girarle alla società che ha erogato il finanziamento.
A quali condizioni si può accedere alla moratoria?
Tutto ciò premesso, vediamo di capire a quali condizioni le operazioni di cessione del quinto possono essere incluse nel perimetro di applicazione della sospensione.
Ebbene, in presenza di questo tipo di finanziamenti la sospensione può scattare solo e soltanto se:
- l’Amministrazione terza ceduta accetta, risultando quindi giuridicamente obbligata a recuperare le rate temporaneamente sospese, comprensive degli interessi maturati nel periodo di sospensione – può accodarle alla fine dell’originario piano di ammortamento contrattuale o effettuare, anche nel corso dell’ammortamento del prestito, eventuali trattenute aggiuntive rispetto a quelle già dovute ai fini del rimborso dello stesso, sempre e comunque nel rispetto dei limiti di importo e di coesistenza con altre trattenute previsti dalla legge;
- le compagnie accettano che le polizze assicurative che assistono il credito (rischio vita e impiego) abbiano validità anche oltre la durata contrattuale del piano di ammortamento per il tempo necessario al pagamento delle rate sospese.
In linea di principio, la sospensione comporta un prolungamento del periodo di ammortamento, corrispondente alla sospensione concordata.
In generale – e quindi non solo in riferimento alla cessione del quinto – Assofin consiglia agli interessati di contattare direttamente la propria banca o finanziaria per verificare i requisiti di accesso alla moratoria e le modalità della sospensione.
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