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Come cambiano le regole su conti correnti e debiti

8 gen 2021 | 3 min di lettura | Pubblicato da Maria P.

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L’anno è iniziato con tantissime novità. Una, in particolare, ci riguarda tutti e interessa i nostri soldi: vale a dire, le nuove disposizioni dell’Eba, la European banking authority, sull’approccio degli istituti bancari al “rosso” del conto corrente dei clienti, con eventuale segnalazione alla Centrale dei Rischi della Banca d’Italia.

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Cosa cambia? Ma soprattutto: corrisponde a verità che, sconfinando anche soltanto di 100 euro, la banca ci segnalerà alla Centrale Rischi?

Spoiler: no. Vediamo perché e come funziona ora, con l’ausilio della nota diffusa dall’associazione dei consumatori Adiconsum e, soprattutto, con i chiarimenti offerti dalla stessa Bankitalia.

Cos’è cambiato dal primo gennaio 2021

Dal primo gennaio 2021 sono in vigore nuove disposizioni, derivate dal regolamento europeo sui requisiti di capitale delle banche vigente dal 2014 e definitivamente operativo negli Stati membri dell’Unione europea da questo mese.

In sostanza, spiega Adiconsum, il regolamento “classifica la condizione di default sulla base di nuovi criteri”, pur restando possibili gli sconfinamenti.

Che cos’è lo sconfinamento del conto corrente? Lo sconfinamento, lo ricordiamo, altro non è che l’importo che la banca accetta di pagare quando il cliente impartisce un ordine di pagamento – per esempio, con la domiciliazione delle utenze domestiche o con un assegno – pur non avendo sul suo conto corrente la disponibilità necessaria.

Tre condizioni per far scattare il default

Per classificare un cliente in default, devono verificarsi tre condizioni. Ossia:

  • superamento di una soglia assoluta, che corrisponde a 100 euro per le persone fisiche e a 500 euro per gli artigiani, le piccole imprese, i professionisti e via dicendo;
  • superamento di una soglia relativa, che corrisponde all’1% della propria esposizione;
  • contemporaneo superamento di queste due soglie per un periodo di 90 giorni.

Ricordiamo, anche qui, cos’è l’esposizione: per “esposizione” si intende l’insieme delle somme dovute al creditore. Per noi “persone fisiche” vuol dire mutuo, prestiti, carta di credito e quant’altro.

Quindi, ricapitolando: la classificazione del cliente in default scatta nel momento in cui supera contemporaneamente la soglia assoluta e la soglia relativa, posto che il superamento di queste due soglie non sia momentaneo, ma duri per un periodo di 90 giorni.

Ciò detto, come chiarisce Adiconsum, “la segnalazione del debitore a default alla Centrale dei Rischi non è automatica”.

Quando avviene la segnalazione alla Centrale Rischi?

La Banca d’Italia, dal canto suo, ci dice che “gli intermediari segnalano un cliente ‘in sofferenza’ solo quando ritengono che abbia gravi difficoltà, non temporanee, a restituire il suo debito”.

Ciò presuppone che l’intermediario “abbia condotto una valutazione della situazione finanziaria complessiva del cliente e non si sia basato solo su singoli eventi”, come per esempio uno o più ritardi nel pagamento del debito.

Dunque, non esiste automatismo “tra la classificazione a default e la segnalazione a sofferenza nella Centrale dei Rischi”.

Dal che la rassicurazione di Bankitalia: non è vero, dice, “che basta uno sconfinamento o un ritardo nei pagamenti per somme anche solo di 100 euro per dar automaticamente luogo a una segnalazione a sofferenza, con il conseguente rischio di compromettere o rendere più oneroso il futuro accesso al credito del cliente presso l’intero sistema bancario”.

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