Centrale Rischi, cosa cambia
5 nov 2021 | 3 min di lettura | Pubblicato da Maria P.
Centrale Rischi, cambia. O meglio, si aggiorna. Nella serie generale della Gazzetta Ufficiale del 2 novembre 2021, la Banca d’Italia ha pubblicato il 20esimo aggiornamento alla circolare 119 dell’11 febbraio 1991, dedicata per l’appunto alla Centrale Rischi e contenente le “Istruzioni per gli intermediari creditizi”.
Ma cos’è la Centrale Rischi e quali sono le novità più interessanti? Procediamo per gradi.
Cos’è e a cosa serve la Centrale Rischi?
La Centrale dei Rischi è una banca dati che tiene conto dei debiti di famiglie e imprese verso il sistema bancario e finanziario. Serve alle banche e alle finanziarie, per valutare la capacità dei vari clienti di restituire i finanziamenti, ma anche ai clienti con un buon “curriculum creditizio”, per accedere a un finanziamento in modo più facile e a migliori condizioni.
Richieste d’accesso: Spid, Cns e posta certificata
Cosa cambia con l’aggiornamento? Cambia che le richieste di accesso “possono essere presentate tramite la piattaforma Servizi online, disponibile sul sito della Banca d’Italia, anche identificandosi con identità digitale (Spid, Sistema pubblico di identità digitale, o Cns, Carta nazionale dei servizi) oppure tramite posta elettronica certificata (pec), posta ordinaria o consegna a mano”.
Ma attenzione: di fronte a dichiarazioni false rese nella compilazione della richiesta di accesso ai dati della Centrale Rischi – per esempio, dichiarare una qualifica che non si riveste – la Banca d’Italia inoltra relativa segnalazione alle autorità competenti: autorità giudiziaria e, nei casi previsti, Autorità garante per la protezione dei dati personali.
Non solo: le dichiarazioni false rese nella compilazione della richiesta di accesso ai dati della Centrale Rischi tramite la piattaforma Servizi online con modalità di autenticazione Spid/Cns “comportano la sospensione per due anni dell’utenza Spid/Cns ai fini dell’accesso ai suddetti dati”.
Passati i due, in caso di recidiva, la sospensione diventa definitiva. Le altre modalità d’accesso alle informazioni della Centrale dei Rischi rimangono attive.
Cosa può fare un consumatore?
In caso di errore o di inesattezza nelle segnalazioni, i soggetti segnalati possono chiedere agli intermediari la modifica delle informazioni registrate a loro nome.
Gli intermediari devono poi sempre rendere nota ai clienti consumatori la relativa posizione di rischio nei casi in cui la domanda di credito sia incappata in un rifiuto in base alle informazioni presenti nella Centrale dei Rischi.
E comunque, il cliente consumatore va informato quando, per la prima volta, viene classificato “negativamente”, ovvero quando si delinea un inadempimento persistente o una sofferenza. L’informativa, ricorda agli intermediari la Banca d’Italia, “deve essere preventiva, cioè va trasmessa prima dell’invio della prima segnalazione ‘negativa’”.
Per garantire l’inoltro delle segnalazioni nei termini previsti, l’intermediario può – se necessario previa integrazione del contratto di finanziamento – preavvertire il debitore/consumatore anche attraverso l’uso di mezzi elettronici o telematici, come per esempio email o sms, “che consentano il tempestivo e sicuro recapito dell’informazione”. Se il cliente è un consumatore, l’informativa preventiva va fornita anche se l’esposizione da segnalare non è sottoposta alla disciplina in tema di “Credito ai consumatori”.
La trasparenza prima di tutto
La comunicazione preventiva “è volta a garantire la trasparenza nel rapporto con il cliente”. E sappiate che, come sottolinea Bankitalia, “non può essere strumentale alla più agevole riscossione del credito da parte dell’intermediario segnalante, né può essere utilizzata per sollecitare il debitore ad adempiere”.
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