Sovraindebitamento, cosa fare
9 ott 2017 | 3 min di lettura | Pubblicato da Maria P.

Troppi debiti, cosa fare? Quando accumuliamo tanti finanziamenti, incappiamo in quello che, tecnicamente, si chiama “sovraindebitamento”. Non è una situazione così aliena: basta sottoscrivere, per esempio, un prestito finalizzato all’acquisto di un nuovo elettrodomestico avendo già in corso il rimborso delle rate per quel prestito che avevamo contratto per il matrimonio di nostro figlio e avendo per giunta fatto uso - magari senza conoscerne adeguatamente le implicazioni - di carte revolving. Insomma, chiedere finanziamenti senza prima averne valutato con attenzione l’effettiva sostenibilità rispetto a quanto consentono le nostre entrate è un errore che chiunque può commettere ogni giorno. Aggiungiamo a questo la difficoltà di restituire le somme prese in prestito più gli interessi dopo aver perso il posto di lavoro o aver subito una diminuzione dello stesso, con conseguente calo degli introiti, oppure dopo una separazione o un divorzio. Esistono cento e uno fattori, molti dei quali imprevedibili, che possono mettere i bastoni fra le ruote alla nostra buona intenzione di versare puntualmente le rate del prestito al nostro creditore.
Cosa fare, quando questo succede? In genere è lo stesso creditore a proporre una via d’uscita con la rinegoziazione del debito: la soluzione che tipicamente si adotta in casi come questo è un allungamento del piano di rientro, che consente di abbassare la portata delle singole rate riducendone quindi l’impatto sul bilancio mensile. Altra strada è quella del consolidamento: si chiede a un creditore - anche diverso da quelli con cui si sono contratti i vari debiti - un nuovo finanziamento, che rimborsa e annulla i precedenti. Le rate di questo nuovo prestito diventeranno così l’unico onere cui il debitore dovrà fare fronte mese dopo mese. Per i casi più seri, è utile ricordare invece la legge 3/2012, che disciplina le procedure per la risoluzione delle crisi da sovraindebitamento, procedure alle quali possono fare ricorso non solo gli imprenditori ma anche i consumatori. E il decreto ministeriale 202/2014 che ne è seguito, il quale ha chiarito come funzionano gli Organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, chiamati ad assistere i debitori.
Agli Organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, in genere istituiti presso le varie organizzazioni degli avvocati e dei commercialisti - l’elenco è sul sito del ministero della Giustizia - può rivolgersi chiunque non sia più nelle condizioni di poter risolvere il problema semplicemente confrontandosi con i creditori. Nel dettaglio, questi Organismi sono a disposizione per tutti quei consumatori che non riescono più a far fronte ai vari debiti ma vogliono evitare i tempi e soprattutto lo stress di procedure come il pignoramento. Quella alla quale si accede attraverso questi Organismi è una procedura che si chiama “esdebitazione”: l’esito è un piano del consumatore che viene sottoposto al giudizio del Tribunale ed è vincolante per tutti i creditori. Il debitore che sceglie la strada proposta dalla legge 3/2012 può fare due cose: o presentare domanda direttamente al Tribunale, il quale provvederà a incaricare un professionista per la gestione della crisi, oppure contattare l’Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento, il quale si farà carico della procedura.
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