Polizze e finanziamenti
17 mag 2024 | 3 min di lettura | Pubblicato da Maria P.
Non parliamo spesso delle decisioni dell’Arbitro bancario finanziario, il sistema chiamato a risolvere le controversie tra banche e clienti su prodotti e servizi bancari senza passare da un giudice. Ogni tanto, però, vale la pena di tornare sul tema perché se ne possono trarre spunti interessanti sul credito al consumo e le tutele previste per chi ha sottoscritto uno dei prodotti riconducibili a questo perimetro.
Polizze assicurative a copertura del rischio credito: chi proteggono?
Il tema, in particolare, riguarda stavolta le polizze assicurative. La titolare di due contratti di finanziamento - una cessione del quinto dello stipendio e una delegazione di pagamento - ha fatto presente all’Arbitro che “in entrambi i contratti è prevista l’esistenza di una assicurazione obbligatoria e l’articolo 5 di entrambi, in particolare, precisa che - nel caso di perdita dell’impiego da parte del sovvenuto - la società di assicurazione estinguerà il finanziamento”.
Salvo che, dopo aver comunicato la perdita del lavoro, si è vista rispondere che in sostanza non c’erano i requisiti per attivare la polizza. Dal testo della decisione si apprende che, per come descritte, le due non possono qualificarsi come polizze a copertura del rischio impiego sopportato dalla ricorrente. A quali condizioni lo sarebbero state, invece?
Quando una polizza assicurativa copre il debitore?
Per la cessione del quinto, nel nostro Paese la legge prevede l’obbligo di stipulare “contratti di assicurazione a garanzia dei rischi ‘vita’ e ‘impiego’ del cliente” (articolo 54, comma 1, decreto del presidente della Repubblica 180/1950).
La cessione del quinto dello stipendio o della pensione è tra l’altro l’unica forma di finanziamento che prevede una polizza assicurativa obbligatoria per la protezione del rischio assicurato “con riguardo a entrambe le parti contrattuali”. E questo per due interessi considerati pubblici:
- la sana e prudente gestione dell’attività dell’impresa bancaria;
- la tutela del sovvenuto.
Nel caso in esame, però, non sono state prodotte - in parole molto semplici, non sono state presentate - le polizze assicurative in questione, il cui contenuto, con riguardo alla cessione del quinto, avrebbe potuto fugare ogni possibile perplessità.
A protezione del debitore o a protezione della società?
Le assicurazioni a copertura del rischio credito possono infatti:
- coprire il finanziatore;
- coprire il finanziato.
Procurarsene una copia consente, in caso di necessità, di esaminare la polizza e di capire se può rientrare nella prima o nella seconda classificazione, al di là di quello che si legge nel contratto che la richiama.
E in ogni caso, ogni cliente ha il diritto - e la società bancaria o finanziaria ha di riflesso l'obbligo - di ricevere spiegazioni in un linguaggio semplice e chiaro riguardo agli eventi coperti dall'assicurazione e a cosa succede quando si verifica uno di questi eventi (in particolare, se il cliente è esonerato dal debito o meno).
Il cliente ha il diritto di sapere (e l’intermediario lo deve informare)
La conclusione è dunque che nella trattativa e nella conclusione del contratto di cessione del quinto dello stipendio, l’intermediario ha l’obbligo di “assistere il cliente nella stipulazione della polizza assicurativa contro i rischi dell’impiego, fornendo ogni informazione sul pagamento del premio, sugli eventi assicurati e sulla liberazione del cliente dal debito”.
Ma anche nel caso di una polizza assicurativa stipulata dall’intermediario per garantirsi da rischi di credito o da perdite patrimoniali con premio a proprio carico, “il cliente ha diritto di conoscere i presupposti e ogni altra specifica informazione relativi all’attivazione della polizza a fronte di un evento avverso che attenga alla sua attività lavorativa”.
Insomma: che la protezione riguardi il cliente o l’intermediario, comunque il cliente deve essere messo al corrente su tutto, con estrema chiarezza, puntualità e trasparenza. Se non è così, non va molto bene.
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