Guai a non valutare il merito creditizio
6 dic 2024 | 3 min di lettura | Pubblicato da Maria P.
Un contratto di credito al consumo concluso nel 2017 in Polonia è stato oggetto di una recente sentenza della Corte di Giustizia UE (Decima Sezione).
Alla Corte era stato chiesto di pronunciarsi in particolare sull’interpretazione degli articoli 8, 10 e 23 della direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio: è, per intenderci, la direttiva sui contratti di credito ai consumatori. Sono emerse nuove interessanti indicazioni sull’obbligo di un’adeguata valutazione del merito creditizio, valide per tutti i Paesi UE. Quindi, anche per l’Italia. Vediamo quindi, nel dettaglio, che cosa ha stabilito la Corte.
L’importanza della valutazione del merito creditizio
La direttiva del 2008 parte dal presupposto che, in un mercato creditizio in espansione, “è importante che i creditori non concedano prestiti in modo irresponsabile o non emettano crediti senza preliminare valutazione del merito creditizio”.
Gli Stati membri, dal canto loro, “dovrebbero effettuare la necessaria vigilanza per evitare tale comportamento e dovrebbero determinare i mezzi necessari per sanzionare i creditori qualora ciò si verificasse”.
Al fine di verificare individualmente il merito creditizio dei consumatori, i creditori “dovrebbero poter utilizzare le informazioni fornite dal consumatore non soltanto durante la preparazione del contratto di credito in questione, ma anche nell’arco di una relazione commerciale di lunga data”.
Le autorità degli Stati membri “potrebbero inoltre fornire istruzioni e orientamenti appropriati ai creditori”. Dal canto loro, i consumatori “dovrebbero agire con prudenza e rispettare le loro obbligazioni contrattuali”.
Gli Stati membri, infine, dovrebbero stabilire norme “sulle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni interne adottate a norma della presente direttiva e assicurarne l’attuazione. Benché la scelta delle sanzioni sia lasciata alla discrezionalità degli Stati membri, le sanzioni previste dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive”.
Cosa prevedono gli articoli 8, 10 e 23 della direttiva?
Fin qui il testo della sentenza nella sua parte introduttiva, quella che riepiloga il contesto normativo. Ma, nello specifico, cos’è che stabiliscono i tre articoli sui quali è stata richiamata l’attenzione? Lo vediamo subito.
- L’articolo 8, sull’“Obbligo di verifica del merito creditizio del consumatore”, al paragrafo 1 sancisce che “gli Stati membri provvedono affinché, prima della conclusione del contratto di credito, il creditore valuti il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando la banca dati pertinente. Gli Stati membri la cui normativa prevede già una valutazione del merito creditizio del consumatore consultando una banca dati pertinente possono mantenere tale obbligo”.
- L’articolo 10, riguardante le “Informazioni da inserire nei contratti di credito”, elenca le informazioni da inserire nei contratti di credito.
- L’articolo 23, sulle “Sanzioni”, dispone che “gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate a norma della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per garantirne l’attuazione. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive”.
“Sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive”
Tutto ciò premesso, cosa fare di fronte a un intermediario che ha mancato di valutare il merito creditizio al momento della conclusione del contratto di credito al consumo? Al termine del suo esame, la Decima Sezione della Corte ha dichiarato che l’articolo 23 della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio vada interpretato come segue.
Ossia, “esso non osta a che una sanzione applicata in caso di violazione dell’obbligo di valutazione del merito creditizio del consumatore differisca dalla sanzione prevista in caso di violazione di altri obblighi eventualmente equivalenti previsti nella stessa direttiva”, in particolare in caso di violazione dell’obbligo previsto dall’articolo 10, paragrafo 2, relativo alle informazioni da inserire nei contratti di credito al consumo, “purché siano soddisfatte le condizioni stabilite da detto articolo 23”.
Perciò, appunto, “sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive”.
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