Credito, nuova direttiva Ue
3 nov 2023 | 3 min di lettura | Pubblicato da Maria P.
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea la direttiva 2023/2225/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 ottobre 2023, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che sovrascrive la direttiva precedente, quella del 2008 (2008/48/CE), abrogata, con alcune deroghe, a decorrere dal 20 novembre 2026.
La direttiva istituisce un quadro comune per l’armonizzazione di alcuni aspetti delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di contratti di credito ai consumatori. Gli Stati membri saranno quindi chiamati ad adottare e pubblicare le disposizioni necessarie per conformarsi alla nuova direttiva entro il 20 novembre 2025. Le disposizioni saranno poi applicate a decorrere dall’anno successivo (20 novembre 2026, appunto).
La nuova direttiva riempie i vuoti di quella precedente non solo su termini e definizioni, ma anche a livello di obblighi di informazione allineati ai media digitali e valutazione del merito creditizio.
Credito al consumo: obblighi di informazione
Le comunicazioni di pubblicità e commercializzazione relative ai contratti di credito dovranno essere corrette, chiare e non ingannevoli: saranno vietate quindi le formulazioni che possono indurre false aspettative sulla disponibilità o sul costo di un credito oppure sull’importo totale che il consumatore è tenuto a pagare.
La pubblicità dei contratti di credito dovrà poi includere un avvertimento chiaro ed evidenziato affinché i consumatori siano consapevoli che prendere in prestito denaro ha un costo. La formula proposta nella direttiva è la seguente: “Attenzione! Prendere in prestito denaro costa denaro”. Ma potrebbe andare bene anche una formulazione equivalente.
Sarà poi vietata la pubblicità dei prodotti di credito che:
- incoraggia i consumatori a chiedere credito suggerendo che il credito migliorerebbe la loro situazione finanziaria;
- lascia credere che i contratti di credito in essere o i crediti registrati nelle banche dati abbiano un’influenza minima o nulla sulla valutazione di una domanda di finanziamento;
- suggerisce erroneamente che il credito comporta un incremento delle risorse finanziarie, costituisce un sostituto del risparmio o può migliorare il tenore di vita del consumatore.
Gli Stati membri possono vietare, fra l’altro, la pubblicità dei prodotti di credito che mette in evidenza la facilità o la rapidità con cui è possibile ottenere il credito, sostiene che uno sconto è subordinato all’accettazione del credito e offre “periodi di grazia” superiori a tre mesi per il rimborso delle rate di credito.
Informazioni precontrattuali e pratiche aggregate
I creditori o gli intermediari del credito dovranno fornire al consumatore informazioni precontrattuali chiare e comprensibili, necessarie per confrontare le varie offerte e prendere una decisione informata. Saranno poi consentite le pratiche di commercializzazione aggregata, ma vietate le pratiche di commercializzazione abbinata.
Gli Stati membri possono consentire ai creditori:
- di chiedere al consumatore l’apertura o la tenuta di un conto di pagamento o di risparmio il cui unico fine sia accumulare capitale per rimborsare il credito, gestire il credito, raccogliere risorse per ottenere il credito e fornire ulteriore garanzia per il creditore nell'eventualità di un inadempimento;
- di richiedere al consumatore la sottoscrizione di una pertinente polizza assicurativa collegata al contratto di credito, tenendo conto delle considerazioni di proporzionalità.
Valutazione del merito creditizio del consumatore
Prima della conclusione di un contratto di credito, il creditore dovrà effettuare una valutazione approfondita del merito creditizio del consumatore nell’interesse del consumatore stesso, onde evitare pratiche irresponsabili in materia di concessioni di prestiti e sovraindebitamento.
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