Credito ed esposti Bankitalia
14 giu 2024 | 3 min di lettura | Pubblicato da Maria P.
Nei giorni scorsi la Banca d’Italia ha pubblicato le relazioni annuali sull’attività dell’Arbitro bancario finanziario e sugli esposti dei clienti, tutte e due riferite al 2023.
La relazione sugli esposti dei clienti riporta, in un paragrafo, “le questioni più significative per numerosità e per impatti sulla clientela oggetto di segnalazione”. Tra queste, ci sono naturalmente le questioni relative al credito ai consumatori.
Il credito ai consumatori negli esposti a Bankitalia
Nel 2023 la Banca d’Italia ha ricevuto più di 1.600 segnalazioni su temi legati al credito ai consumatori, a fronte delle 1.400 o poco più del 2022. Nel primo trimestre di quest’anno sono state invece all’incirca 500, dalle oltre 400 del medesimo periodo 2023.
- Circa il 60% delle segnalazioni ha riguardato problemi riscontrati nella fase di estinzione del rapporto, e nella maggior parte dei casi l’esito è stato favorevole per il cliente.
- Quasi i tre quarti di queste segnalazioni - il 45% del totale degli esposti in materia di credito ai consumatori - sono riconducibili al mancato o al ritardato rilascio dei conteggi estintivi di finanziamenti, in particolare cessioni del quinto. Le lamentele hanno messo in evidenza soprattutto criticità nei tempi di elaborazione dei documenti. Oltre i due terzi degli esposti si sono risolti con un esito favorevole per il cliente.
Rimborso degli oneri dopo l’estinzione: sì o no?
Il 10% delle segnalazioni sulla chiusura del rapporto (per la quasi totalità, relative a cessioni del quinto) ha avuto per oggetto il mancato rimborso degli oneri che il cliente ha sostenuto dopo l’estinzione anticipata dei contratti di finanziamento.
Le segnalazioni sono collegate alla decisione della Corte di Giustizia Ue dell’11 settembre 2019 - la cosiddetta “sentenza Lexitor” - ma anche alle modifiche normative che sono arrivate in seguito.
In un altro 10% di segnalazioni, chi ha presentato l’esposto ha contestato le modalità di calcolo degli interessi, puntando il dito in particolare contro la quantificazione non corretta delle rate e del Tasso annuo effettivo globale (Taeg), per esempio per via della mancata inclusione delle spese sostenute in fase di apertura del contratto, fra le quali le spese di istruttoria e gli oneri di agenzia o intermediazione.
La differenza tra Taeg e Tan non è sempre chiara
La relazione evidenzia poi che “in alcuni casi il cliente ha manifestato difficoltà a comprendere la differenza tra Taeg e Tasso annuo nominale (Tan) applicati”. A seguito dell’inoltro dell’esposto a Bankitalia, in quasi tutti i casi il cliente ha avuto dagli intermediari chiarimenti sulle modalità di calcolo.
Merito creditizio, recuperi, informativa precontrattuale
Le rimanenti segnalazioni hanno riguardato:
- lamentele sul “no” alla concessione del finanziamento da parte degli intermediari, che hanno evidenziato la correttezza del loro operato, essendo valutazioni in materia di merito creditizio;
- contestazioni per presunte condotte aggressive nella fase di recupero del credito, nelle quali rientrano, per esempio, contatti eccessivamente ripetuti, realizzati con varie modalità, anche da parte di società di recupero crediti;
- inadempimenti rispetto agli obblighi di informativa precontrattuale (per esempio, informazioni poco trasparenti sui finanziamenti offerti in occasione dell’acquisto di beni e servizi presso i fornitori convenzionati).
I chiarimenti dopo l’intervento di Bankitalia
La Banca d’Italia è intervenuta e ha chiesto agli intermediari coinvolti di esaminare le questioni segnalate e di dare al cliente i vari chiarimenti. Anche grazie all’intervento di Bankitalia, si legge nella relazione, “in quasi la metà dei casi i problemi sono stati almeno in parte risolti e la lamentela ha trovato accoglimento”.
Rimborso dei costi per l’estinzione anticipata
Per quanto concerne infine le segnalazioni sulla richiesta di restituzione dei costi sostenuti per l’estinzione anticipata del finanziamento, “si osserva la tendenza degli intermediari a non accogliere le richieste dei clienti”, sottolinea la relazione, “anche in relazione alle incertezze del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento”.
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