Clausola penale nel credito
31 mag 2024 | 3 min di lettura | Pubblicato da Maria P.
Clausola penale nei contratti di credito al consumo: va bene, non va bene, è giusta, è troppo severa? Dipende, ovviamente, dai casi. Di recente, un Tribunale italiano ha emesso una sentenza su un caso molto specifico, di cui non diamo alcun dettaglio perché appunto quello che ci interessa è il tema generale.
La clausola penale, appunto.
Che cos’è la clausola penale e quale articolo la disciplina?
È l’articolo 1382 del Codice Civile che disciplina la clausola penale, ossia quella clausola con cui si conviene che, “in caso d’inadempimento o di ritardo nell’adempimento, uno dei contraenti è tenuto a una determinata prestazione”.
Nei contratti di finanziamento è consuetudine stipulare una clausola che preveda, nell’eventualità di una risoluzione per inadempimento del debitore, la restituzione al finanziatore di tutte le rate scadute, nonché di quelle a scadere fino al naturale termine del rapporto, attualizzati a un determinato tasso.
La clausola consente al creditore di recuperare il capitale e di vedersi risarcito del guadagno che avrebbe incassato se il consumatore avesse adempiuto ai suoi obblighi di pagamento delle rate e il contratto avesse avuto regolare svolgimento.
Cosa dice la recente sentenza sulla clausola penale
A fine aprile, il Tribunale di cui sopra ha pubblicato la sentenza che riguarda un caso di opposizione a decreto ingiuntivo. In estrema sintesi, una società bancaria ha avviato un’azione contro un cliente inadempiente in merito a un contratto di prestito finalizzato stipulato una quindicina di anni prima e a un certo punto rimasto insoluto.
Le condizioni del contratto prevedevano che, in caso di inadempimento, il cliente dovesse pagare alla banca il residuo capitale in un’unica soluzione. Inoltre, la banca poteva applicare una penale del 10% sulle rate non ancora scadute, riservandosi il diritto di chiedere ulteriori danni.
Opponendosi al decreto ingiuntivo, il debitore ha contestato la clausola penale ritenendola eccessiva e ha chiesto una riduzione ai sensi dell’articolo 1384 del Codice Civile, secondo il quale “la penale può essere diminuita equamente dal giudice, se l’obbligazione principale è stata eseguita in parte ovvero se l’ammontare della penale è manifestamente eccessivo, avuto sempre riguardo all’interesse che il creditore aveva all’adempimento”.
Qual è stata la decisione del Tribunale?
Respinta. Il Tribunale ha respinto l’eccezione del cliente accogliendo le difese della banca. A valle di tutta una serie di considerazioni, la penale del 10% non è stata ritenuta eccessiva, anche perché circoscrive il risarcimento.
Il giudice ha ritenuto congrua la somma proposta, respingendo quindi l’opposizione e confermando il decreto ingiuntivo.
Non tutte le clausole penali vengono per nuocere
Ciò che possiamo ricavare dalla sentenza, come lezione che può tornarci utile nella valutazione e nella gestione dei nostri finanziamenti, è che l’eventuale penale prevista dal contratto non è sbagliata in sé: dipende appunto da cosa prevede.
Se ciò che stabilisce è ragionevole - come nel caso su cui si è espresso il Tribunale - allora non resta che assumerci le nostre responsabilità nell’eventualità in cui non facciamo fronte come dovremmo agli obblighi di pagamento delle rate che ci siamo assunti nel momento in cui abbiamo sottoscritto il contratto.
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