Che fine fanno i prestiti del caro estinto?
7 nov 2019 | 3 min di lettura | Pubblicato da Maria P.
Nel valutare le nostre scelte, raramente – per non dire mai – prendiamo in considerazione gli scenari più avversi. Un’attitudine che accompagna le nostre valutazioni anche quando dobbiamo scegliere un prestito: pure in tal caso, a tutto pensiamo e tutto quanto consideriamo, tranne che cosa succederà se gli eventi dovessero volgere al peggio. Cosa succederà a noi, ma anche e soprattutto, cosa accadrà ai nostri cari. Ebbene sì, la domanda di oggi è: come si mettono le cose se il beneficiario di un prestito viene a mancare? Per fronteggiare questa triste eventualità, ci sono apposite polizze a tutela degli eredi e del creditore. Ne abbiamo parlato anche la volta scorsa: si tratta delle Cpi, sigla che sta per Credit Protection Insurance. Sono pensate per far fronte al versamento delle rate al posto del debitore in alcuni casi specifici, previsti nel contratto, fra cui invalidità temporanea al lavoro, invalidità totale permanente, perdita del posto di lavoro, gravi difficoltà economiche e, appunto, prematura scomparsa.
In merito a quest’ultimo punto, è dirimente la modalità in cui avviene il decesso: la copertura non interviene in caso di suicidio dell’assicurato nell’arco dei primi 24 mesi dalla stipula della polizza, importanti elementi di rischio clinico non menzionati nell’autocertificazione all’epoca della stipula (se l’importo è consistente o se il richiedente è in età avanzata, all’autocertificazione in genere si preferisce un certificato medico) e partecipazione dell’assicurato a eventi dolosi che ne hanno provocato la fine. Generalmente, quando si chiede un prestito la copertura assicurativa è facoltativa. Questo, unito al fatto che una polizza a copertura del prestito costituisce comunque una spesa in più, fa sì che non sempre la si stipuli (salvo che, pur in assenza di obbligo, la società bancaria o finanziaria ne raccomandi caldamente la sottoscrizione per agevolare l’erogazione del finanziamento). Però, se una polizza assicurativa abbinata al prestito non c’è, in capo a chi ricade la responsabilità di rimborsarlo in caso di prematura scomparsa del debitore?
Quando chiunque di noi viene a mancare, si apre la successione causa morte, il cui obiettivo è trasferire le nostre sostanze – ma anche le nostre pendenze – agli eredi, i quali possono accettare l’eredità o rinunciare ad essa. Se non rinunciano, devono provvedere al saldo dei debiti del defunto, compresi i finanziamenti. Tra accettare e rinunciare c’è in realtà una terza via: è quella dell’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario. Ciò determina una separazione fra patrimonio ereditato e patrimonio dell’erede, di talché gli eventuali creditori potranno eventualmente richiedere il pignoramento soltanto per i beni oggetto della successione e non per quelli dell’erede.
Sia come sia, la maniera migliore per tutelarsi e tutelare gli eredi rimane la polizza assicurativa. Polizza che è obbligatoria per legge nel caso in cui si chiede una cessione del quinto, finanziamento che si restituisce con la trattenuta mensile del 20% al massimo dello stipendio o della pensione. L’erogazione stessa di questo tipo di finanziamento è vincolata alla sottoscrizione di un’assicurazione rischio vita o rischio impiego, il cui obiettivo è proteggere il debitore, i suoi familiari e il creditore.
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