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Finanziamento non pagato: quando un prestito va in prescrizione

La prescrizione dei debiti è una condizione che scatta quando un creditore non richiede al debitore, entro i temini stabiliti dalla legge, il pagamento del denaro, perdendo automaticamente il diritto al rimborso del debito. Secondo la legge, l. La normativa vigente in materia di debiti sancisce che il creditore può intimare il pagamento del debito al soggetto insolvente entro 10 anni (prescrizione ordinaria), ma in alcuni casi sono previsti termini diversi, solitamente inferiori e fino ad un termine massimo di 5 anni. Vediamo nel dettaglio le differenze.

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Prescrizione breve, ordinaria, estintiva e presunta

Nello specifico, per un debito stipulato con un contratto o derivato da atti leciti vale il termine utile di 10 anni, mentre nel caso di un debito prodotto da un atto illecito, come ad esempio un litigio, questo va in prescrizione dopo 5 anni.

Il creditore ha l'onere di richiedere il pagamento del debito entro i termini stabili dalla legge per non rischiare che il suo credito cada in prescrizione. È compito invece del debitore far valere in giudizio la prescrizione del debito, poiché non essendo questa rilevabile d'ufficio, il giudice non ha il potere di liberare il soggetto debitore dai suoi obblighi senza che questo non lo chieda espressamente. Il soggetto debitore deve ricordare che la prescrizione non avviene automaticamente, deve egli attivarsi per farla valere. Questa tipologia di prescrizione è definita prescrizione estintiva.

Gli articoli del Codice Civile dal 2954 al 2959 stabiliscono poi le regole in materia di prescrizione presunta e termini inferiori a 5 anni. Secondo il Codice Civile, il creditore ha la possibilità di far valere il suo diritto successivamente al termine presunto, qualora riesca a dimostrare che il debito non sia stato regolarmente saldato.

I termini della prescrizione

La normativa non consente di alterare i termini previsti dalla legge riguardo la prescrizione ed annulla tutte le eventuali clausole inserite erroneamente in un contratto. La parte obbligatoria non può, per legge, rinunciare preventivamente alla prescrizione e nessun contratto può indicare termini diversi da quelli prescritti dalla legge. Il termine di 10 anni di prescrizione è un diritto per il creditore, al quale egli non deve rinunciare. Secondo l'articolo 2935 del Codice Civile, per determinare nella maniera esatta e senza errori il termine di decorrenza della prescrizione, bisogna contare dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Il calcolo esatto deve comprendere tutti i giorni del calendario, compresi il sabato, la domenica ed i giorni festivi. L'albergatore ha soltanto sei mesi per richiedere il pagamento del servizio, il commerciante ha a disposizione un anno, mentre l'artigiano 10 anni. Il libero professionista può richiedere il pagamento dell'onorario entro 3 anni. Per interrompere l'eventuale prescrizione, qualsiasi richiesta al soggetto debitore deve essere fatta mediante lettera raccomandata A.R.

La prescrizione annuale riguarda anche il settore della mediazione immobiliare, quello dei trasporti; il termine di due anni riguarda i risarcimenti danno in seguito ad un incidente stradale; la prescrizione di tre anni riguarda le cambiali, mentre quella quinquennale la possibilità di annullare un contratto: La prescrizione con termine di 10 anni vale per tutti i casi in cui la legge non prevede un termine differente.

La procedura di recupero crediti

Un creditore che si attiva per far valere il suo diritto inizia una procedura di recupero del credito. Gli step previsti dalla legge variano in base alla tipologia di debito. Nel caso in cui il creditore ha vinto una sentenza di lavoro deve per prima cosa notificare il documento ufficiale del tribunale direttamente al domicilio del debitore, per poi procedere con un atto di precetto, qualora il soggetto debitore non decida di estinguere il debito amichevolmente. L'atto di precetto è un istituto processuale previsto dalla legge italiana e regolamentato dall'articolo 480 del Codice Civile. L'atto di precetto è un'intimidazione al pagamento entro dieci giorni che il creditore notifica al debitore con atto scritto e mediante consegna da parte di un ufficiale giudiziario. Per avviare una procedura di pignoramento valida è necessario notificare prima un atto di precetto.

Dopo l'avvenuta notifica dell'atto di precetto, il creditore con in mano un titolo esecutivo, entro il termine di 90 giorni può procedere ad un eventuale pignoramento. Scaduto tale termine il soggetto creditore deve notificare un secondo atto di precetto. Se il creditore possiede un assegno bancario ha un termine di sei mesi perché questo valga come titolo esecutivo; trascorsi sei mesi il creditore prima di procedere con un atto di precetto deve ottenere un decreto ingiuntivo.

In caso di sentenza, il termine della prescrizione di 10 anni si riattiva ogni qualvolta il creditore solleciti il pagamento. Il creditore può procedere nei confronti del soggetto debitore avviando una procedura di pignoramento. È consigliabile che il creditore effettui alcune indagini sulle reali disponibilità finanziarie e patrimoniali del debitore mediante la ricerca telematica dei beni da pignorare. Secondo la normativa vigente, è facoltà del creditore avviare un pignoramento mobiliare, presso terzi oppure immobiliare. Il pignoramento mobiliare colpisce i beni mobili posseduti all'interno dell'abitazione, il pignoramento presso terzi serve per sequestrare i crediti vantati dal debitore (stipendio, pensione), mentre il pignoramento immobiliare serve per espropriare i beni mobili, ovvero case e terreni.

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