Iebcc - informazioni europee di base sul credito ai consumatori
IEBCC è l'acronimo di Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori che identifica un documento informativo che deve venire fornito al cliente dalla società che emette un prestito o un finanziamento, prima della firma del contratto finale. Un nome alternativo è SECCI (Standard European Consumer Credit Information). Il cliente deve entrare in possesso del documento prima della sottoscrizione di un contratto vincolante, per capire le caratteristiche tipiche della proposta formulata dal finanziatore, in merito alle condizioni economico-finanziarie della soluzione di finanziamento preventivata. Il contenuto dell'IEBCC ha lo scopo di riassumere le condizioni economiche contrattuali inerenti la linea di credito che si sta per confermare, esplicitando i processi di calcolo per il tasso effettivo globale (Taeg) e per informare il cliente sui suoi diritti.
Il cliente, grazie al modello delle Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori viene messo al corrente delle tipicità contrattuali al fine di renderlo partecipe e consapevole di ciò che andrà poi a firmare. Infatti le macroclassi principali fanno chiaro riferimento alle indicazioni sui costi del credito e sulle condizioni contrattuali, oltre all'indicazione del finanziatore con recapito. Inoltre il modulo deve esser completato con le informazioni relative agli altri aspetti legali. L'informativa, solitamente suddivisa in 6 macro sezioni, deve contenere obbligatoriamente alcune informazioni, tra cui:
- Tipologia contrattuale
- Identificazione precisa del soggetto finanziatore e di eventuali intermediari
- Importo finanziato e condizioni contrattuali
- Indicazioni relative a beni e servizi correlati al contratto
- Tassi e tempi del contratto: Taeg e Tan
- Importo e temporalità delle rate
- Esplicitazione delle spese accessorie, comprese quelle notarili qualora sussistessero
- Eventuali indicazioni relative a servizi accessori inerenti il contratto, come ad esempio l'assicurazione
- Informazioni sugli interessi di mora con l'indicazione del tasso applicato
- Informazioni sulla possibilità di un eventuale recesso da aprte del cliente
- Enunciazione del diritto di rimborso da parte del cliente per determinanti servizi qualora non venissero usufruiti
- Periodicità inerente la validità dell'offerta
Il documento è stato reso d'obbligo dall'anno 2011 per favorire la trasparenza e per rispondere alla Direttiva Europea n. 48 del 2008.
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