Quando scatta la risoluzione?

Come vi raccontavamo qualche giorno fa, nella sua relazione annuale sull’attività svolta nel 2023 l’Arbitro bancario finanziario ripercorre alcune delle sue più significative decisioni assunte nel corso dei dodici mesi sui vari temi di competenza (essenzialmente, prodotti e servizi bancari).

Alcune decisioni sono di particolare interesse perché possono aiutare i lettori a fare ulteriore chiarezza sui loro diritti e doveri. La settimana scorsa vi abbiamo parlato della cessione del quinto: questa settimana ci concentriamo sugli altri prodotti del credito al consumo, in particolare i prestiti finalizzati e le polizze abbinate ai finanziamenti.

Andiamo a vedere cos’ha deciso l’Arbitro bancario finanziario quando è stato chiamato a decidere a favore del cliente o della società.

Prestito finalizzato: cos’è e come funziona. Un ripasso

Il prestito finalizzato, detto anche “credito collegato”, è un tipo di credito al consumo legato all’acquisto di un certo bene o servizio.

  • Il finanziatore versa direttamente al venditore del bene o al fornitore del servizio l’importo dovuto per l’acquisto;
  • il venditore-fornitore consente subito l’accesso al bene o al servizio al consumatore-debitore;
  • il consumatore-debitore restituirà l’importo a rate al finanziatore.

Tutto ciò, come abbiamo detto tante volte, in virtù della convenzione che il venditore o fornitore ha con una o più banche o società finanziarie: in genere, gestisce la pratica per loro conto.

Ma non sempre le cose vanno come ci si augura. A volte, infatti, i beni acquistati non arrivano mai.

Prestito finalizzato: quando scatta la risoluzione?

“In caso di grave inadempimento del fornitore di un bene acquistato con un prestito finalizzato, il cliente ha diritto a ottenere la risoluzione del contratto di credito”, ricorda l’Abf. “Il finanziatore dovrà restituire le rate già pagate e le altre spese, mentre il consumatore non dovrà versare più nulla”.

Questo in riferimento a un caso nel quale il ricorrente “chiedeva di dichiarare la risoluzione di un prestito finalizzato all’acquisto di mobili presso un negozio convenzionato con l’intermediario e successivamente chiuso, in quanto i beni acquistati non erano stati consegnati nonostante numerosi solleciti”.

In presenza di grave inadempimento del fornitore e dopo averlo messo in mora, il cliente ha diritto alla risoluzione del contratto di finanziamento collegato (il prestito finalizzato, cioè). Certo, deve risultare il collegamento tra quel prestito e l’acquisto che ha finanziato: ebbene, nel caso in esame “il collegamento negoziale tra finanziamento e acquisto del bene risultava dal contratto e il cliente aveva allegato prova della costituzione in mora del fornitore”.

Non solo: il Collegio ha anche “ritenuto provato il rilevante inadempimento da parte del venditore e ha accolto il ricorso, pronunciando la risoluzione del contratto di credito con diritto del cliente alla restituzione di tutte le rate versate”.

Polizza assicurativa sul prestito: cosa c’è di nuovo?

L’Arbitro si è nuovamente occupato della mancata inclusione nel Taeg (il Tasso annuo effettivo globale) di un prestito personale del costo del premio di una polizza assicurativa, la cui stipula, secondo il ricorrente, sarebbe stata imposta dall’intermediario, sebbene nel contratto fosse descritta come facoltativa.

Il Collegio ha ribadito che la polizza deve presumersi sostanzialmente imposta al cliente, e quindi obbligatoria, quando sono presenti allo stesso tempo alcuni indici:

  • la funzione di copertura del credito;
  • la contestualità della sua stipula rispetto al finanziamento e la pari durata dei due rapporti;
  • la circostanza che l’indennizzo assicurativo sia parametrato al debito residuo.

Ma l’intermediario ha dimostrato la natura facoltativa della polizza dimostrando di avere offerto condizioni contrattuali simili, ma senza stipula della polizza, ad altri clienti con lo stesso merito creditizio. Il Collegio ha respinto quindi il ricorso.

Insomma: la polizza assicurativa accessoria a un prestito personale è da considerarsi obbligatoria se ci sono alcune specifiche circostanze e va perciò inclusa nel calcolo del Taeg. Va anche detto che la banca può dare prova del contrario e dimostrarne la natura facoltativa rispetto al finanziamento.

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Il profilo dell'autore

Credito e Consumi
blog di Maria Paulucci

Nata a Rieti, gli studi universitari a Roma, a Milano dal 2006. Dal 2007 al 2011 ha lavorato in Class CNBC, canale televisivo di economia e finanza del gruppo Class Editori. Nell'agosto del 2011 si è unita alla squadra di Blue Financial Communication. A dicembre 2017 è iniziata la sua esperienza in AdviseOnly.

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